Con decisione pubblicata il
12.12.2017 n. 29810, la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato nulle, in quanto
frutto di intese restrittive della libertà di concorrenza, vietate dall’art. 2, legge 10/10/1990 n. 287 (cd Legge Antitrust) le fideiussioni rilasciate secondo schemi contrattuali predisposti dall’A.B.I. che rechino le seguenti previsioni:
A)
rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 cod. civ.: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (cfr Art. 6 dello schema ABI).
B)
clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto
“a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi” (cfr Art. 2 dello schema ABI).
C)
clausola di sopravvivenza: “nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate dalla banca” (cfr Art. 8 dello schema ABI).
A seguito della suesposta sentenza di Cassazione l’Avv. Orsini ha riportato diverse sentenze di nullità di fideiussioni di cui si riportano alcuni esempi:
- Il Tribunale di Pesaro con sentenza n. 307 del 19/04/2022 ha revocato il decreto ingiuntivo di € 81.033,42 nei confronti del fideiussore ingiunto per la nullità delle clausole ABI ritenute lesive della concorrenza
clicca qui - Il Tribunale di Venezia con sentenza del 11/03/2022 ha dichiarato la nullità di una fideiussione omnibus di € 450,000,00 per le clausole ABI ritenute lesive della concorrenza ed ha revocato il decreto ingiuntivo
clicca qui – Riportiamo di seguito il commento pubblicato dallo Studio Cataldi
clicca qui - Il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 02/03/2022 ha dichiarato la nullità di un precetto di € 287.853,57 nei confronti del fideiussore della società, per accertata assenza del diritto della opposta di procedere ad esecuzione forzata
clicca qui- Il Tribunale di Vicenza con ordinanza del 30.12.2019 ha rigettato la richiesta della banca di concessione della provvisoria esecuzione in presenza di elementi di nullità della fideiussione (
clicca qui).
- Il Tribunale di Treviso con ordinanza del 15/01/2021, sul presupposto delle clausole di nullità della fideiussione ha sospeso la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo opposto (
clicca qui).
- Il Tribunale di Ascoli Piceno con Sentenza n. 64 del 28.01.2021 ha disposto la revoca integrale del decreto ingiuntivo € 1.460.646,11 e la decadenza delle fideiussioni specifiche (
clicca qui).
- Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 23.10.2020 ha ordinato la sospensione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo ed ha rilevato la nullità delle fideiussioni (
clicca qui).
- 09/10/2020 – TREVISO: In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, patrocinato dall’ Avv. Alessio Orsini, è stata emessa ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione in ragione dei gravi motivi attinenti ai profili di nullità della fideiussione
clicca qui