Commissario di Governo

     IL COMMISSARIO COMMISSARIATO

Anche il nuovo Commissario Straordinario del Governo, GIOSUE' MARINO, non ha smentito il tradizionale orientamento del Ministero dell'Interno a discriminare le vittime di usura e di estorsione bancaria .
Già con Orsini il Commissario ed il Ministero dell'Interno furono già bocciati clamorosamente dal Consiglio di Stato (apri "RICORSO AL CAPO DELLO STATO") .
Con il ricorso di DE MASI sono stati addirittura COMMISSARIATI sia il Commissario Straordinario che il Prefetto .
   
       LEGGI LA STORIA e le 2 Ordinanze del TAR:

Lo scorso 12.02.2008 il Commissario Straordinario  RESPINSE la domanda del gruppo imprenditoriale De Masi orientata ad ottenere l'accesso al fondo di solidarietà, sostenendo che il procedimento penale nel quale risultava parte offesa si era risolto con l'assoluzione dei soggetti imputati e, pertanto, il Sig. De Masi non risultava persona offesa in alcun procedimento penale per il reato di usura. Il Prefetto di Reggio Calabria REVOCO' al Gruppo De Masi ed ai fidejussori la tutela della sospensione dei termini -ex-art. 20 della Legge 44/99 -
Sappiamo invece come il Tribunale di Palmi abbia invece accertato l'usura, ma assolto i Presidenti imputati in quanto, nel corso del dibattimento era emerso che i responsabili erano i Direttori Generali ed i responsabili dell'Area Marcketing.
Il 09 gennaio 2009 si discuterà a Reggio Calabria la prima udienza di appello a detta sentenza, proposto dalla Procura Generale .
De Masi propose ricorso al TAR di Reggio Calabria avverso i provvedimenti del Commissario del Governo/Ministero dell'Interno e del Prefetto .
Il TAR, con due distinte Ordinanze, del 28.05.2008 e  dell'08.07.2008  accolse le domande di De Masi dirette alla sospensione dei citati provvedimenti, in attesa del giudizio di merito.
Sia il Commissario che il Prefetto, dopo quasi tre mesi non ottemperarono all'Ordinanza del TAR, nonostante una formale diffida e messa in mora notificata Loro da DE Masi.
Da qui un ulteriore ricorso al TAR per chiedere il ripristino della legalità, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta .  
Il TAR, con con Ordinanze del 09.12.2008 ha NOMINATO UN COMMISSARIO AD ACTA che provvederà entro 60 giorni ad ogni decisione in sostituzione delle Amministrazioni inadempienti (Pubblichiamo anche la 2^ Ordinanza identica alla 1^. ma per altra Azienda di De Masi).
Dette Ordinanze costituiscono un precedente di cui dovranno approfittare tutte le vittime di usura ed estorsione bancaria che vengono quotidianamente discriminate da chi dovrebbe tutelarle. Ci riferiamo al Commissario Straordinario del Governo ed ai Prefetti.



APRILE 2008 : è stato recentemente nominato Commissario Straordinario del Governo per le iniziative Antiracket ed Antiusura il Prefetto Giosuè Marino .
Facciamo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Commissario Straordinario che abbiamo incontrato mercoledì 21 maggio 2008 ed al quale abbiamo esposto le diverse problematiche che assillano le vittime di usura bancaria .

LEGGI ANCHE LE SOTTOSEZIONI :
- Lettere aperte al Commissario Lauro ;
- Chi è il Raffaele Lauro ;
- Ricorso al Capo dello Stato ;
- Circolari dei Commissari ;
- L'Accordo BEFFA e le Banche che hanno aderito all'accordo  ;
- Disparità di trattamento .

-Video di Striscia la Notizia dopo il parere del Consiglio di Stato .

   

Il Prefetto Raffaele LAURO, fu nominato Commissario Staordinario antiracket ed antiusura dal Governo Berlusconi nel 2006, confermato dal Governo Prodi, dimessosi nell'aprile 2008 per diventare Senatore nelle fila del P.D.L., si meravigliava che "...non esistano casi di usura bancaria andati a sentenza..." (Leggi rassegna stampa 09.01.08). Noi, invece, ci meravigliamo di come possano ancora sopravvivere migliaia di piccoli Imprenditori Italiani vittime di vessazioni, usura, estorsioni e truffe bancarie e pure discriminati da tutti i GOVERNI, i quali tifano apertamente e spudoratamente per le Banche. Il Consiglio di Stato  è stato chiaro in proposito . L'Usura Bancaria è un attentato all'economia del territorio, denunciatela.



Il Comitato di solidarieta' vittime dell'estorsione e dell'usura

L'organismo che esamina e delibera sulle domande di accesso ai benefici del Fondo di solidarieta'

Il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura ha il compito di esaminare e deliberare sulle istanze di accesso ai benefici del Fondo di solidarietà.
Il Comitato è composto da:

  • un rappresentante del Ministero per lo Sviluppo economico e uno del Ministero dell'Economia e delle finanze
  • tre membri designati dal Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) ogni due anni in modo da assicurare la presenza, a rotazione, delle diverse categorie economiche
  • tre membri delle associazioni antiracket e antiusura, anch'essi in carica - per le stesse ragioni - per due anni
  • un rappresentante della Consap (Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici) senza diritto di voto


    Il Fondo di solidarietà

    Il sostegno economico dello Stato
    Lo Stato sostiene e incoraggia l'attività delle associazioni antiracket. Aggiungendo all'azione di tutela della sicurezza personale svolta dall'associazionismo antiracket, una garanzia fondamentale per chi decida di opporsi al racket: sicurezza economica.

    A tal fine il Parlamento ha adottato, nell'arco dell'ultimo decennio, una serie di norme basate sul principio di risarcire tutti coloro che abbiano subito danni a causa di attività estorsive, per aver deciso di collaborare con le istituzioni per combattere il racket o di smettere di pagare il "pizzo".

    Primo strumento per l'attuazione di tale principio, l'istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime del racket (poi unificato con quello per le vittime dell'usura), grazie al quale chi ha subito, per essersi opposto agli estorsori, danni alla persona o alla propria impresa può ricevere, a titolo di risarcimento, un'elargizione che gli consenta di riprendere l'attività.

    Il Parlamento ha quindi approvato la legge 23 febbraio 1999, n. 44  "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", ampliando così la tipologia delle vittime del racket e dei danni risarcibili, e assicurando tempi rapidi nell'erogazione dei contributi.

    Le vittime che possono presentare domanda per ottenere i benefici di legge (elargizioni e mutui)

    Estorsione
    1) Soggetti danneggiati da attività estorsiva esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ovvero, con il consenso dell'interessato, il Consiglio nazionale del relativo ordine  professionale o una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Cnel, le organizzazioni antiracket e antiusura, iscritte nell'apposito albo tenuto dal Prefetto, aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsiva
    2) appartenenti ad associazioni di solidarietà
    3) altri soggetti (terzi danneggiati)
    4) superstiti

    Usura
    L'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che risulti persona offesa del reato di usura in un procedimento penale.

    Nota:
    Rientrano, nella previsione normativa, secondo l'interpretazione del Comitato e l'evoluzione della giurisprudenza, i casi, purché documentati: dell'imprenditore fallito, a condizione che il giudice delegato al fallimento dichiari che nulla osti all'esercizio di una nuova attività economica; dell'imprenditore di fatto e del collaboratore nell'impresa familiare, con eventuale cointestazione.

    Quando le vittime possono presentare la domanda

    Estorsione
    Entro 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza che, dalle indagini preliminari, è emerso come l'evento lesivo consegua a delitto commesso per finalità estorsive (articolo 7, comma 1, D.p.r 455/99).
    Per i danni conseguenti a intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia (articolo 13, comma 4 della legge 44/99).

    Usura
    Entro 180 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui l'interessato, in qualità di persona offesa del reato di usura, ha avuto notizia dell'inizio delle indagini (articolo 7, comma 2 del D.p.r. 455/99).

    Nota:
    Si tratta di due ipotesi alternative, entrambe utili a rendere tempestiva la domanda: in altre parole, se risultano decorsi 120 o 180 giorni dalla denuncia, a seconda che si tratti di elargizione o di mutuo, la domanda dovrà ugualmente ritenersi tempestiva, qualora sia stata presentata entro 120 o 180 giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza che dalle indagini è emerso come l'evento lesivo consegua a un delitto commesso per finalità estorsive (per la domanda di elargizione), o dalla data in cui l'interessato ha conoscenza dell'inizio delle indagini (per la domanda di mutuo). Fra i due termini, cioè, vale quello utile per la tempestività della domanda. Se la richiesta risulta intempestiva in relazione alla data di presentazione della denuncia, dovrà aversi riguardo, per calcolare i termini, alla seconda ipotesi normativamente prevista.


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