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Hai mai verificato i tuoi rapporti con le banche?

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Verifica rapporti bancari

Guida pratica

Di seguito espongo una BREVE GUIDA SU COME ORIENTARSI per avere una Consulenza Tecnica e legale a prezzi contenuti.

A) I rapporti da verificare e la relativa documentazione necessaria ai fini dell’analisi

A.I) I “Conti Correnti”
In linea generale, negli affidamenti in conto corrente, potrebbero verificarsi diverse casistiche d’illegittimità, che potrebbero essere più o meno incisive a seconda di diversi fattori, quali la durata, la movimentazione e la contrattualistica a disposizione.
Volendo semplificare, i maggiori vizi che potrebbero riscontrarsi in tali rapporti, sono quelle inerenti la nullità di interessi c.d. “uso piazza” (generalmente in quelli più datati) o comunque indeterminati, anatocistici ed usurari, oltre a quelli concernenti la nullità delle Commissioni di Massimo Scoperto ed altre commissioni, oneri, spese e giorni valuta non pattuite o prive di causa.
Si tratterà, quindi, di far “verificare” i conti corrente in corso e quelli chiusi nel decennio precedente. La prescrizione dei rapporti bancari interviene dopo 10 anni dalla chiusura degli stessi, ma se avete conservato gli estratti conto bancari ed il rapporto non è chiuso, non ci sono limiti temporali per il recupero a ritroso.

A.II) La documentazione
Al fine di poter procedere con l’analisi del rapporto di conto corrente e dei conti collegati, dal punto di vista tecnico-contabile prima e legale, poi, è necessario disporre degli estratti conto, comprensivi di scalare, unitamente ad i relativi contratti e ad eventuali successive modifiche concordate.
Nel caso in cui non si disponga della riferita documentazione, potrebbe essere trasmessa specifica richiesta alla Banca, la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 119 T.U.B. è tenuta a conservare gli estratti conto fino a dieci anni indietro rispetto alla richiesta, mentre, per ciò che concerne la contrattualistica, è tenuta a conservare i contratti quantomeno per l’intera durata del rapporto. Copia di ogni eventuale garanzia prestata, sia personale (fideiussione), reale (ipoteca), o sotto forma di titoli.

A.III) Contratti di “mutuo” e di “leasing”
Anche per tali tipi di rapporti è possibile valutare l’esistenza di eventuali irregolarità solo all’esito dell’esame delle pattuizioni contrattuali e della relativa documentazione contabile.
Ciò che potrebbe essere riscontrato potrebbe concernere vizi inerenti la contrattualistica, per motivi di scarsa trasparenza (ad esempio la d’un “piano d’ammortamento” o l’indicazione di un tasso d’interesse difforme da quello effettivamente praticato), con ripercussione sugli interessi corrisposti e da corrispondere, ex art. 117 T.U.B., ovvero pratiche anatocistiche od usurarie.
Sotto tale ultimo profilo, è di recente pubblicazione la celebre Sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, ovvero la n. 350/2013, che riporta in maniera chiara il principio di diritto in base al quale, al fine della verifica del rispetto dei c.d. “Tassi Soglia”, devono essere presi in considerazione anche gli interessi moratori.
Pertanto, nel caso in cui un mutuo contenesse una pattuizione usuraria con riferimento ad i tassi di mora, dovrebbe trovare applicazione il disposto di cui all’art. 1815 2° co. c.c., in forza del quale,
“…Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi…”.
In buona sostanza, il mutuo o leasing, affetto da usura pattizia, da oneroso si trasformerebbe in gratuito, con mantenimento del beneficio del termine in capo al mutuatario.

A.IV) La documentazione, per mutui e leasing
Onde poter verificare le condizioni applicate al credito è necessario disporre:
  • della copia del contratto di finanziamento chirografario, mutuo ipotecario, leasing, od altro tipo di finanziamento assimilabile, unitamente a tutti i relativi allegati richiamati nel testo, che potrebbero essere, ad es., le “condizioni generali” ed il “piano di ammortamento”;
  • copia delle quietanze di erogazione e quietanza finale (qualora si tratti di mutui concessi in più tranches, tipico esempio è quello dei S.A.L. nei mutui per l’edilizia), copia dei versamenti effettuati e delle relative quietanze di pagamento, ovvero, copia dell’estratto dei pagamenti (che nella filiale potrà essere stampato in tempo reale);
  • copia di ogni eventuale contratto di assicurazione sottoscritto, sia che riguardi l’assicurazione prestata per l’immobile ipotecato, sia che concerna polizze sulla vita, sia che riguardi la garanzia prestata da un Ente di garanzia (es. un confidi), ecc…;
  • copia di ogni eventuale garanzia prestata, sia personale (fideiussione), reale (ipoteca), o sotto forma di titoli.
A.V) Contratti “derivati” o “Swap”
Sono stati fatti sottoscrivere dalla “clientela” con l’argomento – allettante – che costituivano una sorta di “assicurazione” contro il “rialzo” dei tassi d’interesse, solo che il tempo ha dimostrato trattarsi solo d’una “pia illusione”.
Chi si trovasse in una tal posizione, dovrà approntare un “promemoria” che spieghi l’evolversi degli eventi e della “documentazione” che, ad essa allegata, riguardi i rapporti intercorsi con la Banca, in una con quella relativa agli “addebiti” e “accrediti” intercorsi nel periodo in modo da avere la prova dell’entità dell’effettiva “perdita” subita. Attesa la particolare delicatezza e tecnicismo dell’argomento, per chi sarà interessato, sono stati predisposti dei “Questionari” ed un promemoria inerente i “documenti necessari”.

A.VI) Titoli ed altri prodotti finanziari
Nel caso in cui vi fosse la necessità di esaminare acquisti e/o negoziazioni di titoli, è necessario trasmettere gli ordini d’acquisto, il contratto quadro, la relativa documentazione contabile ed ogni altro documento a disposizione, comprese eventuali classificazioni di soggetto qualificato e/ esperto.

B) Le fasi operative per effettuare l’analisi tecnica e legale
Al fine di poter ottimizzare i tempi e le risorse, in un'ottica di collaborazione e sinergia interna anche al fine di abbattere i relativi costi, si indicano d’appresso le “fasi operative” necessarie per l’analisi dei rapporti e la relativa consulenza tecnica e legale.

B.1) Reperire e trasmettere la documentazione
Per ogni singolo rapporto da esaminare è essenziale reperire la documentazione come analiticamente indicata ai punti precedenti. Il materiale raccolto dovrà poi essere scansionato (anche presso una copisteria, di modo che l’originale, o comunque una copia, rimanga depositato presso l’archivio interno dell’assistito – con i moderni macchinari anche il materiale più voluminoso potrà essere agevolmente scansionato in pochi minuti) e trasmesso all’indirizzo e-mail info@orsiniemidio.it, oppure, potrà essere inviata una copia cartacea all’indirizzo di Ascoli Piceno, Viale Treviri n. 202.
Qualora il materiale dovesse essere ulteriormente integrato, se a Vs. disposizione, si provvederà a richiedere gli opportuni chiarimenti, in caso contrario, si provvederà a redigere ed inoltrare apposita richiesta all’istituto di credito.
Sarebbe gradito che la trasmissione della documentazione fosse accompagnata da una sintetica presentazione della ditta, con esposizione in fatto del rapporto o dei rapporti intercorsi con l’istituto e da un eventuale quesito, come da esempio:
  • “la ditta X S.r.l. opera nel settore edile sin dagli anni 1998, con l’allora denominazione X S.n.c., divenuta poi, nel 2004, S.r.l.;
  • il rapporto con la Banca Y è stato acceso nel 1999, a mezzo di affidamento in c/c (oppure mutuo ecc…) per l’importo di £ 50.000.000 e si è protratto ininterrottamente sino al 2012, data di chiusura del conto.
  • Nel frattempo, nel 2008, è stato acceso un mutuo con garanzia ipotecaria (fatto sottoscrivere ad i garanti od alla società) il cui importo è stato integralmente utilizzato per ripianare l’esposizione che si era venuta a creare nel frattempo sul predetto rapporto di c/c, con rilascio di ulteriori fideiussioni.
  • Ad oggi la Banca ha diffidato a rientrare dell’esposizione in conto corrente ed al pagamento delle rate di mutuo minacciando la revoca immediata degli affidamenti e la segnalazione pregiudizievole presso la Centrale dei Rischi istituita alla Banca d’Italia”.
  • Quesito: Come posso rispondere alla Banca? Posso evitare azioni pregiudizievoli? Posso impedire la Segnalazione? Posso proporre una soluzione di composizione alla Banca?
    (l’esempio riportato è una ricostruzione a titolo indicativo ed utile solo per fornire il metodo di esposizione della vicenda).
B.2) L’analisi tecnica
Reperita la documentazione completa, essa verrà trasmessa al consulente tecnico-contabile che provvederà a redigere una prenotula in base all’attività richiesta, secondo i prezzi convenzionati che vi saranno indicati senza alcun impegno.
A pagamento effettuato, il consulente trasmetterà la preanalisi o l’elaborato peritale al cliente.
Ovviamente, nel caso in cui l’attività di reperimento della documentazione e la relativa analisi-perizia fosse già stata redatta, essa potrà essere trasmessa direttamente all’indirizzo mail di cui sopra per essere esaminata.

B.3) L’analisi legale
Terminate le attività di cui sopra ed alla luce del dato tecnico contabile, sarà possibile sottoporre i riscontri peritali all’Avv. Orsini per ricevere un primo parere legale gratuito.

C) IL CONTENZIOSO sarà sottoposto all’attenzione dell’Avv. Alessio Orsini

C.I) L’attività difensiva a fronte della notifica di un decreto ingiuntivo e/o di un atto di precetto, pignoramento, sequestro ecc… da parte della Banca.
Nel caso in cui l’Istituto di credito avesse già provveduto a promuovere una o più azioni pregiudizievoli nei confronti della società o dei garanti è necessario scansionare o comunque far pervenire con la massima tempestività l’atto in questione, affinché possa essere esaminato dal punto di vista legale ed eventualmente possa essere redatta la relativa consulenza tecnico-contabile (ovviamente nei casi in cui il margine di preavviso fosse del tutto irrisorio non potrebbe essere presa in considerazione l’accettazione di qualsivoglia incarico).
E’ necessario trasmettere con la massima tempestività anche gli eventuali allegati all’atto (che potrete di solito vedere in calce all’atto), depositati presso il Tribunale in intestazione.

C.II) Le cause attive nei confronti degli istituti di credito
Nel caso in cui fosse l’impresa ad avanzare dei diritti nei confronti della/e banca/he, potranno essere intraprese le procedure che, caso per caso, potranno essere ritenute più efficaci.
Difatti, oltre l’ordinario procedimento di citazione, potrebbero essere esperiti procedimenti sommari ex art. 702 bis c.p.c., decreti ingiuntivi, ricorsi d’urgenza ex art. 700 c.p.c. ecc… da valutare in contraddittorio con l’assistito.
Per ogni tipo di contenzioso potranno essere applicate le tariffe adeguate, oppure, per casi di notevole importanza potrà essere valutato un compenso parametrato al valore del procedimento.
Audaciam ad bella gravia proruperunt, diu quidem perduelles spiritus inrequietis motibus erigentes, hac tamen indignitate perciti vehementer ut iactitabant.

Domande frequenti

Se la banca mi chiede il rientro degli affidamenti, come mi devo comportare?
Dovrebbe controllare subito i rapporti bancari con analisi econometriche, seguite da una consulenza legale esperta;
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