Cessione dei crediti bancari: non basta richiamare la Gazzetta Ufficiale – Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 35/2026 del 21 gennaio 2026

Una recente decisione del Tribunale di Ascoli Piceno offre un interessante spunto sul tema della prova della titolarità dei crediti bancari oggetto di cessione in blocco.

La vicenda riguardava un decreto ingiuntivo di oltre 29.000 euro, ottenuto nei confronti di una fideiussore da una società cessionaria del credito.

Nel giudizio di opposizione sono però emerse rilevanti incongruenze nella ricostruzione della catena delle cessioni: la banca originaria non coincideva con i soggetti indicati nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, nel corso dello stesso giudizio, erano stati indicati due diversi soggetti cedenti.

Non era stato inoltre dimostrato con sufficiente precisione che lo specifico credito azionato rientrasse effettivamente tra quelli oggetto della cessione.

Il Tribunale ha quindi accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando la controparte alle spese di giudizio.

Perché la decisione è importante

La sentenza ricorda un principio fondamentale: quando a richiedere il pagamento non è più la banca originaria, ma un soggetto che afferma di aver acquistato il credito, la titolarità del credito deve essere adeguatamente provata.

È quindi importante verificare attentamente la documentazione relativa alle successive cessioni, l’identità dei soggetti coinvolti e i criteri attraverso i quali il credito viene ricondotto alla cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Una verifica documentale che, in alcuni casi, può risultare determinante per la difesa del debitore.

SCARICA L’ALLEGATO: Clicca qui.