Cessione in blocco: il creditore deve provare che lo specifico credito sia stato effettivamente ceduto – Tribunale di Treviso, sentenza n. 772/2026 del 3 giugno 2026

Il Tribunale di Treviso ha accolto l’opposizione proposta da un correntista contro un decreto ingiuntivo di circa 114.000 euro, revocando il provvedimento e rigettando la domanda della società cessionaria.

La controversia riguardava un credito che sarebbe stato trasferito attraverso successive cessioni in blocco. Il Tribunale ha rilevato che la società che agiva per il recupero non aveva fornito una prova adeguata dell’inclusione dello specifico rapporto nella massa dei crediti ceduti.

In particolare, l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale faceva riferimento a crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari, mentre il credito azionato derivava da un rapporto di conto corrente. Gli ulteriori documenti prodotti erano inoltre di formazione unilaterale o erano stati depositati tardivamente.

La decisione ribadisce quindi un principio importante: la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non esonera il cessionario dall’onere di dimostrare, attraverso elementi specifici e idonei, che il singolo credito fatto valere sia effettivamente compreso tra quelli ceduti. Il decreto ingiuntivo è stato pertanto revocato e la società cessionaria è stata condannata alle spese di lite, con liquidazione di oltre 8.000 euro per compensi professionali.

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