La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul delicato tema della prova della cessione dei crediti bancari, nell’ambito di una controversia originata da un decreto ingiuntivo di oltre un milione di euro emesso nei confronti della società debitrice e dei fideiussori.
Nel corso del giudizio erano intervenute società che affermavano di essere divenute titolari del credito a seguito di successive cessioni.
La Cassazione ha ribadito un’importante distinzione: una cosa è l’avviso della cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, altra cosa è la prova dell’esistenza della cessione e della titolarità dello specifico credito.
Quando viene contestata soltanto l’inclusione del singolo credito in una cessione in blocco, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può costituire una prova adeguata, purché contenga criteri sufficientemente precisi per identificare con certezza il rapporto ceduto.
Quando, invece, viene specificamente contestata l’esistenza stessa del contratto di cessione, la pubblicazione dell’avviso non è di per sé sufficiente: il soggetto che afferma di essere cessionario deve fornire la prova della cessione.
Nel caso esaminato, la documentazione prodotta è stata ritenuta insufficiente anche sotto il profilo dell’autenticità e dell’identificazione dello specifico credito. La Suprema Corte ha pertanto dichiarato inammissibili sia il controricorso della prima cessionaria sia l’intervento della successiva cessionaria.
La Cassazione ha inoltre accolto il ricorso per una distinta questione relativa alla riassunzione del processo, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione.
La decisione conferma quindi un principio particolarmente importante per chi si trova di fronte alla richiesta di pagamento di un credito ceduto: la titolarità del credito deve essere provata e la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente in ogni situazione. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 21778/2026 del 25 giugno 2026.