Fideiussioni bancarie: la nullità della clausola ABI può far decadere la banca dalla garanzia. – Il Tribunale di Como applica l’art. 1957 c.c. dopo aver dichiarato nulla la clausola derogatoria contenuta nella fideiussione. Revocato il decreto ingiuntivo.

Una recente decisione del Tribunale di Como torna sul tema delle fideiussioni bancarie contenenti clausole riconducibili allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia.

Con la sentenza n. 539/2026 del 25 giugno 2026, il Tribunale ha accolto l’opposizione di un fideiussore e revocato il decreto ingiuntivo con il quale una banca aveva richiesto il pagamento di € 13.864,42, oltre interessi e spese.

La clausola di deroga all’art. 1957 c.c.

La fideiussione, sottoscritta nel 2002, prevedeva una clausola con la quale venivano derogati i termini stabiliti dall’art. 1957 del codice civile.

Il Tribunale, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 41994/2021, ha ritenuto applicabile la nullità parziale alle clausole della fideiussione che riproducono quelle dello schema ABI oggetto dell’intesa anticoncorrenziale.

Nel caso concreto è stata quindi dichiarata nulla la clausola che derogava ai termini dell’art. 1957 c.c.

Perché la decisione è importante

Una volta eliminata la clausola, è tornata ad applicarsi la disciplina prevista dalla legge.

L’art. 1957 c.c. impone infatti al creditore di attivarsi tempestivamente per conservare l’efficacia della garanzia.

Nel caso esaminato, la banca aveva comunicato la revoca e la risoluzione del rapporto il 13 maggio 2022, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo era stato presentato soltanto il 18 dicembre 2024. Il Tribunale ha inoltre rilevato che non risultavano provate iniziative tempestive della banca idonee a impedire la decadenza.

Il termine previsto dalla legge risultava pertanto ampiamente superato.

Revocato il decreto ingiuntivo

La conseguenza è stata la decadenza della banca dal diritto di agire nei confronti del fideiussore.

Il Tribunale ha quindi revocato integralmente il decreto ingiuntivo e condannato la banca al pagamento delle spese processuali. Le ulteriori contestazioni riguardanti mutuo, conto corrente, anatocismo, capitalizzazione e altre condizioni economiche sono rimaste assorbite.

La pronuncia evidenzia ancora una volta l’importanza di esaminare attentamente il contenuto della fideiussione: la presenza di una clausola riconducibile allo schema ABI può incidere sulla validità della garanzia e, come avvenuto nel caso deciso dal Tribunale di Como, rendere nuovamente applicabili i termini previsti dall’art. 1957 c.c.

Tribunale di Como, Sez. II, sentenza n. 539/2026 del 25 giugno 2026.

SCARICA L’ALLEGATO: Clicca qui.