Decreto ingiuntivo: attenzione al termine di 40 giorni per proporre opposizioneTribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 340/2026 del 29 giugno 2026

Il Tribunale di Ascoli Piceno ha affrontato una questione di particolare interesse pratico relativa al termine per proporre opposizione a un decreto ingiuntivo.

Gli opponenti avevano contestato il decreto ricevuto, ma l’opposizione era stata notificata oltre il termine di 40 giorni previsto dall’art. 641 c.p.c.

La questione riguardava in particolare una notificazione effettuata mediante consegna dell’atto al portiere.

Il Tribunale ha chiarito che, nella notificazione disciplinata dall’art. 139 c.p.c., la consegna al portiere segue regole differenti rispetto alla notificazione prevista dall’art. 140 c.p.c.: il perfezionamento della prima non richiede la ricezione della successiva raccomandata informativa da parte del destinatario.

Nel caso concreto, il termine per proporre opposizione era quindi già decorso quando l’atto veniva notificato.

L’opposizione è stata pertanto dichiarata inammissibile per tardività, senza che il Tribunale esaminasse le contestazioni formulate nel merito. Il decreto ingiuntivo è stato integralmente confermato e gli opponenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali.

La decisione ricorda un aspetto molto importante: quando si riceve un decreto ingiuntivo, è essenziale verificare immediatamente la data e le modalità della notificazione, perché il decorso del termine per l’opposizione può impedire l’esame delle contestazioni nel merito.

Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 340/2026 del 29 giugno 2026 – Giudice dott. Roberto Ricci.

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