Un’interessante pronuncia del Tribunale di Milano affronta il delicato tema delle segnalazioni a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.
La vicenda riguardava un’impresa segnalata a sofferenza da una società cessionaria per un credito bancario di circa 23.000 euro, che la stessa impresa contestava da tempo.
Il Tribunale ha ricordato che la segnalazione a sofferenza non può derivare automaticamente dal mancato pagamento di un debito o dalla sua contestazione. L’intermediario deve invece effettuare una valutazione complessiva della situazione economica e finanziaria del cliente.
Nel caso esaminato, il cessionario non aveva dimostrato di aver svolto un’adeguata istruttoria sulla situazione dell’impresa. È emerso, inoltre, che la società aveva diversi finanziamenti bancari regolarmente in ammortamento, circostanza valutata dal Giudice come significativa della sua capacità di rispettare gli impegni assunti.
Il Tribunale ha quindi ordinato l’immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza e condannato la società cessionaria al pagamento delle spese.
Perché questa decisione è importante
Una segnalazione in Centrale dei Rischi può avere conseguenze rilevanti per un’impresa, incidendo sull’accesso al credito e sui rapporti con il sistema bancario.
La pronuncia conferma quindi l’importanza di verificare che, prima di classificare un debitore a sofferenza, sia stata effettuata una reale valutazione della sua complessiva situazione finanziaria, e non sia stato considerato soltanto il mancato pagamento di uno specifico credito. In presenza di una segnalazione ritenuta illegittima è pertanto opportuno verificarne attentamente i presupposti e la documentazione sulla quale è stata fondata.
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