La Corte d’Appello di Venezia ha nuovamente affrontato una controversia relativa a un credito di circa 280.000 euro, derivante da un mutuo fondiario e successivamente oggetto di cessione in blocco.
Il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società cessionaria era già stato revocato dal Tribunale di Rovigo e la decisione era stata confermata in appello, poiché non era stata fornita la prova che lo specifico credito fosse effettivamente compreso nella massa ceduta.
La cessionaria aveva quindi proposto revocazione per contrasto di giudicati, sostenendo che una precedente sentenza del Tribunale di Ferrara avesse già implicitamente accertato la sua titolarità sul credito.
La Corte ha respinto tale tesi. Il precedente giudizio riguardava infatti parti e questioni differenti e aveva affrontato esclusivamente l’idoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo, senza compiere alcun accertamento sulla titolarità sostanziale del credito in capo alla cessionaria.
La domanda di revocazione è stata pertanto rigettata, con condanna della cessionaria al pagamento di 10.920 euro di compensi professionali, oltre accessori.
La decisione ribadisce un principio importante: il cessionario che agisce per il recupero deve provare la propria titolarità sullo specifico credito e tale onere non può essere superato richiamando una precedente sentenza che non abbia effettivamente accertato quella titolarità.
SCARICA L’ALLEGATO: Clicca qui.