Tribunale di Bologna, sentenza del 22/11/2025

Opposizione a precetto fondato su fideiussioni rilasciate per importi di oltre € 2 milioni.

Secondo il Tribunale, nella fattispecie in esame, l’opzione dei creditori di porre il titolo stragiudiziale a fondamento del procedimento monitorio avrebbe comportato la preclusione della possibilità di avvalersi, parallelamente o successivamente, della sua autonoma efficacia esecutiva.

Pertanto, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo e in pendenza del conseguente giudizio di merito, il titolo negoziale non conserverebbe autonoma idoneità a fondare l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c. .

In accoglimento dell’opposizione, il Tribunale ha accertato l’insussistenza, alla data di notificazione del precetto, del diritto dei creditori di promuovere l’esecuzione forzata, facendone discendere la conseguente nullità dell’atto di precetto.

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