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Nullità - Inefficacia delle fideiussioni

Di seguito ritengo importante pubblicare un intervento dell’Avv. Orsini sulle decadenze e sulle nullità delle fideiussioni.
Con decisione pubblicata il 12.12.2017 n. 29810, la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato nulle, in quanto frutto di intese restrittive della libertà di concorrenza, vietate dall’art. 2, legge 10/10/1990 n. 287 (cd Legge Antitrust) le fideiussioni rilasciate secondo schemi contrattuali predisposti dall’A.B.I. che rechino le seguenti previsioni:

A) rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 cod. civ.: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (cfr Art. 6 dello schema ABI).

B) clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi” (cfr Art. 2 dello schema ABI).

C) clausola di sopravvivenza: “nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate dalla banca” (cfr Art. 8 dello schema ABI).

A seguito della suesposta sentenza di Cassazione l’Avv. Orsini ha riportato diverse sentenze di nullità di fideiussioni di cui si riportano alcuni esempi:

- Il Tribunale di Pesaro con sentenza n. 307 del 19/04/2022 ha revocato il decreto ingiuntivo di € 81.033,42 nei confronti del fideiussore ingiunto per la nullità delle clausole ABI ritenute lesive della concorrenza clicca qui

- Il Tribunale di Venezia con sentenza del 11/03/2022 ha dichiarato la nullità di una fideiussione omnibus di € 450,000,00 per le clausole ABI ritenute lesive della concorrenza ed ha revocato il decreto ingiuntivo clicca qui – Riportiamo di seguito il commento pubblicato dallo Studio Cataldi clicca qui

- Il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 02/03/2022 ha dichiarato la nullità di un precetto di € 287.853,57 nei confronti del fideiussore della società, per accertata assenza del diritto della opposta di procedere ad esecuzione forzata clicca qui

- Il Tribunale di Vicenza con ordinanza del 30.12.2019 ha rigettato la richiesta della banca di concessione della provvisoria esecuzione in presenza di elementi di nullità della fideiussione (clicca qui).

- Il Tribunale di Treviso con ordinanza del 15/01/2021, sul presupposto delle clausole di nullità della fideiussione ha sospeso la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo opposto (clicca qui).

- Il Tribunale di Ascoli Piceno con Sentenza n. 64 del 28.01.2021 ha disposto la revoca integrale del decreto ingiuntivo € 1.460.646,11 e la decadenza delle fideiussioni specifiche (clicca qui).

- Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 23.10.2020 ha ordinato la sospensione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo ed ha rilevato la nullità delle fideiussioni (clicca qui).

- 09/10/2020 – TREVISO: In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, patrocinato dall’ Avv. Alessio Orsini, è stata emessa ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione in ragione dei gravi motivi attinenti ai profili di nullità della fideiussione clicca qui

Domande frequenti

Se la banca mi chiede il rientro degli affidamenti, come mi devo comportare?
Dovrebbe controllare subito i rapporti bancari con analisi econometriche, seguite da una consulenza legale esperta;
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