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Ordinanze e Sentenze

Tribunale di Ascoli Piceno sospensione provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 18.12.2023 – Bilanciamento di interessi

Il Tribunale di Ascoli Piceno, nel decidere in ordine alla domanda cautelare di sospensione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo concesso in favore di una società di cartolarizzazione che agiva per un credito bancario, ha ritenuto che, “in un’ottica di bilanciamento di interessi”, a fronte delle garanzie reali già in possesso della ingiungete, potesse essere concessa la misura richiesta dalla opponente.

Quest’ultima, infatti, patrocinata dall’ Avv. Alessio Orsini, all’esito del giudizio potrebbe vedersi completamente esdebitata in ragione della rilevata nullità della fideiussione.

 

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Tribunale di Imperia Sentenza del 29.11.2023 – Improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare – carenza di titolarità del diritto

Il Tribunale di Imperia ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice dell’esecuzione aveva disposto l’improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare e la cancellazione del pignoramento.

Il giudizio in questione si è svolto in seguito all’opposizione spiegata da una società di cartolarizzazione che era intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare, dichiarata improcedibile e quindi estinta dal Giudice dell’esecuzione.

Il motivo di tale improcedibilità venne ravvisato nel fatto che la società di cartolarizzazione, intervenuta quale asserita cessionaria del credito della Banca procedente, non aveva dimostrato l’acquisto del credito.

A tal proposito, sia il Giudice dell’esecuzione che quello del merito, hanno ritenuto inidonea la produzione della Gazzetta Ufficiale, in quanto “gli elementi volti ad identificare i rapporti creditizi ceduti, per la loro ampiezza/indeterminatezza/indeterminabilità, non consentono di individuare senza incertezze il rapporto oggetto della cessione ovvero l’inclusione fra questi del contratto di mutuo”.

Oltre a ciò, gli esecutati avevano prodotto, per il tramite del proprio difensore, Avv. Alessio Orsini, delle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale ove si dava atto della cessione da parte della medesima Banca ad altre società di cartolarizzazione, ove venivano utilizzati analoghi criteri descrittivi.

In ragione di ciò, “Senza la possibilità di vedere i rispettivi contratti di cessione, è impossibile comprendere se gli asseriti crediti siano stati effettivamente ceduti e a chi. I criteri identificativi risultano, infatti, del tutto sovrapponibili, mutando solamente l’arco temporale in cui sono sorti, ovvero dal 1979 al 2021 per la … 4 e dal 1984 al 2019 per la … 3, con l’effetto che anche la cessione pregressa a BUONCONSIGLIO 3 potrebbe in ipotesi ricomprendere il mutuo GONELLA del 2.8.2005 oggetto di contesa”.

Ed ancora, non è stato ritenuto idoneo un “contratto di cessione dei crediti dalla dante causa Banca di … non integrale, privo di sottoscrizione e di data certa opponibile ex art. 2704 cc e non conforme all’originale. Non conformità tempestivamente eccepita dall’allora opponente, oggi opposta, che faceva apparire l’atto al più come un documento di formazione unilaterale della creditrice, inidoneo ad integrare il termini specifici il contenuto della cessione in blocco e «con essa ad assolvere alla prova inequivoca della sua incorporazione» (ord. GE), ossia che «la cessione abbia avuto ad oggetto anche i crediti oggetto di causa» (ord. GE; Trib. Ferrara 21.03.2022)”.

Infine, ha altresì’ ritenuto inidonea la dichiarazione di cessione in quanto, “la dichiarazione di cessione della cedente, come già osservato, in assenza di ulteriori elementi probatori, assenti nella specie, non è idonea a sostituire il deposito dell’atto di cessione”.

 

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Tribunale di Rovigo usura soggettiva – rinvio a giudizio del 10.10.2023

Il Tribunale di Rovigo ha recentemente disposto il rinvio a giudizio di un rappresentante di un istituto bancario per l’ipotesi di reato prevista dall’art. 644 co. 3 del codice penale, inerente l’ipotesi di usura c.d. soggettiva.

Tale fattispecie, viene definita dal codice nel seguente modo. “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

Nel caso di specie, è stato appurato come la Banca avesse applicato tassi superiori a quelli medi del periodo, ovvero “sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro, ovvero all’opera di mediazione, pur essendo a conoscenza delle difficoltà economiche in cui verteva la ditta individuale”.

 

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Corte d’Appello di Ancona Sentenza non def. 29.09.2023 – Nullità fideiussione consumatore – Nullità della deroga ai termini di decadenza ex art. 1957 c.c. – Anatocismo mancata indicazione del tasso effettivo creditore

La Corte d’Appello di Ancona, in accoglimento dell’appello spiegato con il patrocinio del’ Avv. Alessio Orsini, ha disposto la nullità della clausola di deroga del termine di decadenza dell’art. 1957 c.c.

Ha ritenuto, infatti, che tale clausola fosse da ritenersi vessatoria, come stabilito dal più recente indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, il che ha comportato, nel caso di specie, la decadenza della Banca dal diritto di agire nei confronti del fideiussore consumatore.

Nella medesima Sentenza, la Corte D’Appello ha ritenuto illegittimo l’anatocismo in quanto il contratto di conto corrente non ha previsto una differenziazione del tasso effettivo creditore rispetto al TAN.

In ossequio quindi al recente indirizzo di legittimità (Cass. 4321/2022), ha quindi disposto il ricalcolo del conto corrente al netto dell’illegittimo anatocismo.

 

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Tribunale di Macerata ordinanza del 18.09.2023 – Rigetto istanza provvisoria esecuzione – Decadenza fideiussione – Rischio di risarcibilità società di cartolarizzazione

Il Tribunale di Macerata, con l’interessante ordinanza in commento, recependo le argomentazioni spese dall’Avv. Alessio Orsini, quale difensore dell’opponente, ha ritenuto fondata l’eccezione di decadenza dal diritto ex art. 1957 c.c. nei confronti del fideiussore.

Tale motivo di opposizione potrebbe infatti comportare la revoca integrale del decreto ingiuntivo.

Dal punto di vista del periculum, poi, il Tribunale ritiene che costituisca un “concreto motivo di allarme per gli opponenti”, il fatto che la società di cartolarizzazione goda di un patrimonio separato non aggredibile e quindi non offra garanzie di risarcibilità nel caso in cui dovesse incassare somme potenzialmente non dovute.

 

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Tribunale di Ascoli Piceno Sentenza 26.05.2023 – Carenza di titolarità del diritto – Rigetto integrale richiesta di pagamento di € 296.668,07

Il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto l’opposizione spiegata ai sensi dell’art. 615 co. 1 c.p.c. spiegata dai mutuatari, assistiti dall’ Avv. Alessio Orsini, contro l’atto di precetto con il quale una società di cartolarizzazione chiedeva il pagamento di € 296.688,07 dovuti in ragione di un contratto di mutuo.

Il Tribunale ha ritenuto che l’acquisto del credito non sia stato dimostrato in quanto l’asserita creditrice non ha dimostrato i “numerosissimi (ben 14, oltre a 12 cause di esclusione) – criteri indicati nel suddetto avviso in G.U.”, chiarendo come, “la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, poiché avviso della cessione non significa prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cassazione, Sezione terza, 13.09.2018 n. 22268, nonché Cass. 31.01.2019, n. 2780 sulla imprescindibilità della prova dell'avvenuta cessione di quello specifico credito)”.

In ragione di quanto sopra, è stata dichiarata la nullità del precetto e quindi gli opponenti nulla dovranno pagare alla società di cartolarizzazione.

 

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