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Ordinanze e Sentenze

Tribunale di Ascoli Piceno Sentenza n. 64 del 28.01.2021 – Revoca integrale del decreto ingiuntivo € 1.460.646,11 – Decadenza fideiussioni specifiche

Il presente caso concerne l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso e notificato a 4 fideiussori di una società di capitali, con cui veniva intimato il pagamento di € 1.460.646,11.

Il Tribunale, nell’accogliere l’opposizione, revocando integralmente il decreto ingiuntivo ha espresso importanti principi a presidio dei fideiussori.

In particolare, ha dichiarato come, a fronte dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., “L’unica istanza utile astrattamente ad impedire la decadenza coincide con il ricorso monitorio depositato del 25 ottobre 2018”, non valendo quindi a tal fine la semplice diffida di pagamento.

Altro importante principio recepito in Sentenza, è quello per cui, “E’ infondata la tesi di parte opposta secondo cui non vi è la necessità dell’istanza ex art. 1957 c.c. in quanto il contratto concluso è qualificabile come contratto autonomo di garanzia (sulla applicabilità dell’art. 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia in caso di espressa pattuizione, Cassazione n. 2762/2015; sulla sufficienza, in tal caso, della richiesta stragiudiziale Cassazione n. 22346/2017)”.

Inoltre, stante l’accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione principale, la stessa non può essere qualificata come contratto autonomo di garanzia.

Infine, “non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cassazione n. 16825/2016)

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Tribunale di Ascoli Piceno ordinanza 26.01.2021 - Sospeso Titolo Esecutivo (mutuo) per superamento limite finanziabilità

Nell’ambito di una opposizione all’esecuzione ex art. 615 co. 1 C.p.c. promossa dal fideiussore di una società, il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza del 26.01.2021, emessa in sede cautelare, ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, nel caso di specie un mutuo fondiario, ritenendo fondata l’eccezione inerente il superamento del limite di finanziabilità. In particolare, l’eccezione venne dedotta sulla scorta del valore di stima effettuata nell’ambito della procedura esecutiva a carico della debitrice principale.

Il Tribunale, richiama e condivide il più recente orientamento di legittimità, in base al quale “il rispetto del limite di finanziabilità è una norma imperativa di ordine pubblico, la cui violazione determina la nullità integrale del contratto in quanto norma posta a presidio di diritti indisponibili sottesi a superiori interessi pubblici, finalizzati a stimolare la mobilizzazione della proprietà immobiliare e ad agevolare le attività imprenditoriali”.

In ragione di ciò e del fatto che, “indipendentemente dalle conseguenze che vorranno farsi derivare dal mancato rispetto della norma di cui all’art. 38 TUB (nullità ovvero conversione del mutuo), nel caso di specie, la pretesa esecutiva del creditore risulterebbe comunque viziata dall’omessa notifica del titolo posto a fondamento della esecuzione in forza della deroga prevista dall’art. 41 TUB”, è stata disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.

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Tribunale di Treviso – ordinanza del 15.01.2021 – Nullità fideiussione – Sospensione provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo

L’ordinanza in commento, emessa in un giudizio patrocinato dall’ Avv. Alessio Orsini, ha ribadito importanti principi a presidio degli interessi del fideiussore.

Premesso che, “in merito all’applicazione della normativa antitrust ex art. 2, l. n. 287/1990, è giuridicamente corretta l’affermazione secondo cui l’illiceità dell’intesa anti-concorrenziale (c.d. a monte) determina la nullità – totale o parziale, a seconda delle circostanze concrete – dei contratti attuativi c.d. a valle”, nel caso di specie, “l’istanza di sospensione è fondata quanto meno sotto il profilo della decadenza ex art. 1957 cc”.

Difatti, “sul presupposto della nullità della clausola relativa alla rinuncia ai termini ex art. 1957 cc, in quanto riproduttiva dell’art. 6 dello schema ABI relativo alle fideiussioni omnibus a garanzia delle operazioni bancarie”, è stato ritenuto che, “il creditore ha l’onere di tutelare le sue ragioni esclusivamente in sede giudiziale”.

Ed allora, è ben chiaro che, “il termine ‘istanza’ si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (per tutte, Cass. n. 1724/2016)”.

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Tribunale di Padova ordinanza del 18.10.2020 - Mutuo a S.A.L. condizionato inidoneità a costituire titolo esecutivo. Tribunale di Padova ordinanza del G.E. del 16.11.2020

Il caso esaminato dal Tribunale di Padova riguarda una opposizione all’esecuzione ex art. 615 I° co. c.p.c. ove, in via preliminare, è stato chiesto di accertare l’inidoneità dei mutui a costituire titoli esecutivi.

Senza attendere la decisione in merito all’istanza cautelare, la Banca aveva notificato atto di pignoramento, incardinando la relativa procedura esecutiva.

Sennonché, all’esito della sopradetta opposizione, il Tribunale ha rilevato come “L’erogazione della maggior parte dei finanziamenti pattuiti, pertanto, non è stata contestuale alla stipula del contratto di mutuo condizionato essendo anzi stata prevista come incerta nell’ an, nel quantum e nella data dell’erogazione ed essendo poi stata fortemente ridimensionata con gli “atti modificativi e ricognitivi””.

In ragione di ciò, disponeva la sospensione dell’efficacia esecutiva dei due mutui. A seguito del deposito di tale ordinanza nel giudizio esecutivo, anche il Giudice dell’ Esecuzione, con ordinanza del 16.11.2020, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva.

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Corte D’Appello di Venezia 29.10.2021 – Sospensione efficacia esecutiva della Sentenza e della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – Interruzione e termine per la riassunzione del processo in caso di Liquidazione Coatta Amministrativa

Con ordinanza del 29.10.2020 la Corte D’Appello di Venezia ha accolto l’istanza di inibitoria spiegata dalla appellante, assistita dall’ Avv. Alessio Orsini, la quale, risultata soccombente in primo grado, chiedeva la sospensione sia dell’efficacia esecutiva della Sentenza che della provvisoria esecuzione.

La Sentenza di primo dichiarava la tardività della riassunzione della causa a seguito di liquidazione coatta amministrativa della Veneto Banca, poiché il Tribunale di Rovigo aveva individuato la decorrenza dei 3 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta liquidazione coatta amministrativa.

La Corte, preliminarmente ha osservato come per esigenze di simmetria con la Legge Fallimentare, deve ritenersi che “la conoscenza dell’evento interruttivo per potersi ritenere legalmente acquisita deve esserlo all’interno del processo nel quale l’evento interruttivo deve produrre i suoi effetti”.

In punto di “periculum in mora” si è ritenuto che, poiché i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell’operazione, nel caso in cui vi fosse un contro credito per indebito oggettivo l’appellante potrebbe non riuscire ad ottenere il rimborso di quanto pagato.

Da ultimo, la Corte ha affermato che, anche nell’ipotesi di Sentenza che non revochi il decreto ingiuntivo sostituendosi ad esso, il potere inibitorio resti pur sempre regolato dagli artt. 373 c.p.c., a nulla rilevando che l’oggetto dell’inibitoria sia costituito anche dal provvedimento opposto, oltre che dalla Sentenza che ha definito il giudizio di opposizione.

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Tribunale di Treviso – ordinanza del 09.10.2020 – Nullità fideiussione – Sospensione provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, patrocinato dall’ Avv. Alessio Orsini, è stata emessa ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione in ragione dei gravi motivi attinenti ai profili di nullità della fideiussione.

In particolare, il Tribunale, ha dapprima specificato come, “il contratto dedotto in giudizio dalla creditrice opposta è una fideiussione e non una garanzia a prima richiesta (o contratto autonomo di garanzia), perché il regolamento negoziale non contiene una clausola che escluda la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 cc; sicchè non vi è quella elisione dell’accessorietà dell’obbligazione del garante rispetto all’obbligazione garantita, che connota indefettibilmente la garanzia a prima richiesta”.

Dopodiché, ha correttamente rilevato come, “la clausola ex art. 6 del contratto di fideiussione - contenente la deroga all’art. 1957 cc in merito all’onere di agire contro il fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale - costituisce applicazione dell’art. 6 dello schema contrattuale predisposto dall’A.B.I. in violazione dell’art. 2, l. n. 287/1990; è dunque ravvisabile una nullità parziale della fideiussione, perché all’invalidità dell’intesa anticoncorrenziale si accompagna l’invalidità della pattuizione ‘a valle’ (cfr. Cass. n. 24044/2019 e Cass. n. 29810/2017)”.

Da ultimo, il G.I., dopo aver constatato che, “entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale il creditore non prese iniziative di tutela giurisdizionale, in via di cognizione ovvero di esecuzione, dirette a conseguire il pagamento”, ne ha dedotto che, “si profila dunque la relativa decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione, per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale”.

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