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Ordinanze e Sentenze

Tribunale di Vicenza – Sentenza del 06.10.2021 – Banca condannata per lite temeraria, per aver agito in sede monitoria e resistito nel giudizio di opposizione con colpa grave.

A fronte dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla Banca, la verifica va effettuata sul saldo ricalcolato a seguito dell'espunzione degli addebiti illegittimi in ottemperanza a quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza del 19 maggio 2020, n. 9141.

Anche nel caso in cui il rapporto bancario sia garantito da contratto autonomo di garanzia, non può ritenersi che quest'ultimo sia completamente slegato dal rapporto principale.

Quando la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta, il garante può dedurre le eccezioni di merito spettanti all' obbligato principale.

Ai fini della valutazione della responsabilità aggrava ex art. 96 c.p.c. va considerato fatto notorio, a maggior ragione per un operatore professionale come una Banca, che i contratti con clausole c.d. "uso piazza" non siano validi e che la mancanza della serie completa degli estratti conto comporti l'applicazione della regola del c.d. "saldo zero" a favore del correntista, il che rende evidente come la Banca abbia agito in monitorio non osservando quella normale prudenza che, al contrario, avrebbe dovuto osservare e che abbia aggravato la posizione degli opponenti con la segnalazione a Centrale Rischi della società e l'ipoteca giudiziale iscritta contro i fideiussori, per un debito che si è rivelato palesemente insussistente.

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Tribunale di Macerata ordinanza del 08.09.2020 – Inidoneità mutuo a costituire titolo esecutivo – Insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata

Con l’ordinanza del 08.09.2020 resa nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 I° co. c.c., il Tribunale di Macerata in accoglimento della domanda cautelare spiegata dalla società precettata, ha ritenuto “fondata la contestazione sull’insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata in forza del dedotto carattere condizionato del contratto di mutuo costituente il titolo esecutivo azionato; pur non ignorandosi il principio costantemente espresso anche in sede di legittimità, a mente del quale “il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo (cfr. Cass. n. 17194 del 2015), va rilevato che nel caso di specie ciò non è avvenuto al momento della stipula del contratto.

Non risulta infatti dall’estratto di conto corrente del trimestre settembre-dicembre 2007 prodotto dall’opponente né l’accredito dalla Banca al cliente, né la successiva costituzione del deposito cauzionale infruttifero (cfr. doc. n. 2 di parte opponente); l’accredito sul conto corrente indicato nel contratto è avvenuto soltanto in epoca successiva al contratto detto, in data 2.4.2008, (v. doc. n.3), distanza quindi di oltre tre mesi dalla stipula notarile”.

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Tribunale di Venezia – incompetenza territoriale – adesione – revoca del decreto ingiuntivo

Con provvedimento del 02.07.2020 il Tribunale di Venezia, preso atto della adesione della Banca all’eccezione di incompetenza territoriale formulata dall’opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo e disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Per il momento, quindi, la Banca ingiungete che aveva ottenuto la provvisoria esecuzione in sede monitoria, è al momento sprovvista di qualsivoglia titolo per promuovere una esecuzione nei confronti dell’ opponente.

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Tribunale di Ferrara Sentenza 02.07.2020 – Inidoneità mutuo a costituire titolo esecutivo – Insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata

Con la Sentenza in commento, emessa all’esito di un giudizio introdotto ex art. 616 c.p.c., il Tribunale di Ferrara, rilevando l’inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., dichiara non sussistere il diritto della Banca a procedere con l’esecuzione forzata.

Il pronunciamento riveste notevole importanza poiché l’opponente ha contestato la circostanza dedotta dalla Banca di aver costituito la somma mutuata in un deposito cauzionale infruttifero, motivo per cui al momento del rogito non si era verificata alcuna traditio, nemmeno sottoforma di messa a disposizione giuridica di una somma.

In particolare, il Tribunale ha rilevato come “non è possibile ritenere provata, attesa la contestazione dell’opponente, la costituzione, per accordo della banca e della società o comunque su disposizione di quest’ultima, del deposito cauzionale infruttifero, che nella ricostruzione della convenuta sarebbe stato costituito proprio con il denaro ricevuto dalla società a titolo di mutuo”.

Quanto poi alla valenza della quietanza di ricezione contenuta nel contratto di mutuo, ha osservato come “si deve ritenere che la quietanza contenuta nell’atto notarile abbia ad oggetto un fatto non corrispondente alla verità processuale e che l’importo sia stato dunque messo a disposizione della mutuataria solo dopo la sottoscrizione del contratto di mutuo, il quale pertanto, come affermato dall’attrice, non può costituire valido titolo esecutivo”.

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Corte D’ Appello di Venezia 23.06.2020 – Inammissibilità appello della Banca

Con la Sentenza in commento la Corte D’Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello spiegato dalla Banca poiché notificato tardivamente.

In particolare, nel caso di specie, la Banca aveva effettuato una prima notifica tempestiva che però non andava a buon fine a causa del cambiamento dell’indirizzo del procuratore costituito, appartenente al medesimo Foro del procuratore dell’appellante.

Sul punto, la Corte ha richiamato la consolidata Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, per la quale l’eventuale difetto di notificazione “sia imputabile allo stesso notificante, che non ha assolto all’onere di diligenza, sullo stesso gravante, del preventivo controllo dell’albo professionale, con conseguente inammissibilità dell’appello tardivamente proposto”, con la precisazione che, “Invero, la legge professionale impone a procuratore di comunicare i successivi mutamenti del proprio domicilio soilo nel caso di svolgimento di attività difensiva al di fuori del proprio distretto, mentre, in ambito locale, le esigenze processuali riconnesse alla conoscenza del domicilio del procuratore sono soddisfatte relative annotazioni nell’albo professionale”.

Pertanto, “In difetto del requisito della non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della notifica, non vi è luogo onde applicare i principi elaborati in giurisprudenza in tema di immediata ripresa del procedimento notificatorio…né vi è spazio per invocare la rimessione in termini ex art. 153, secondo comma c.p.c., che presuppone pur sempre che la parte sia incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile”.

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Tribunale di Belluno ordinanza 19.06.2020 sospensione titolo esecutivo (mutuo) per superamento limite finanziabilità. opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Nell’ambito di una opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 19.06.2020, emessa in sede cautelare, ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, nel caso di specie un mutuo fondiario, ritenendo fondata l’eccezione inerente il superamento del limite di finanziabilità.

In particolare, aderendo a quanto già disposto dalla Corte D’Appello di Venezia ed alla più recente giurisprudenza di Legittimità, ha valorizzato quanto emerso dalla perizia di stima dimessa dall’opponente, ritenendo sussistere “i gravi motivi previsti dall’art. 615 c.p.c. per sospendere in via cautelare l’efficacia esecutiva del titolo, in considerazione del fatto che non risulta notificato il titolo esecutivo e del fatto che le difese di parte opponente in relazione al valore dell’immobile all’epoca della concessione del mutuo, supportate da una perizia di stima, non sono state specificamente contraddette dalla convenuta”.

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