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Ordinanze e Sentenze

Corte D’Appello di Venezia 29.10.2021 – Sospensione efficacia esecutiva della Sentenza e della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – Interruzione e termine per la riassunzione del processo in caso di Liquidazione Coatta Amministrativa

Con ordinanza del 29.10.2020 la Corte D’Appello di Venezia ha accolto l’istanza di inibitoria spiegata dalla appellante, assistita dall’ Avv. Alessio Orsini, la quale, risultata soccombente in primo grado, chiedeva la sospensione sia dell’efficacia esecutiva della Sentenza che della provvisoria esecuzione.

La Sentenza di primo dichiarava la tardività della riassunzione della causa a seguito di liquidazione coatta amministrativa della Veneto Banca, poiché il Tribunale di Rovigo aveva individuato la decorrenza dei 3 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta liquidazione coatta amministrativa.

La Corte, preliminarmente ha osservato come per esigenze di simmetria con la Legge Fallimentare, deve ritenersi che “la conoscenza dell’evento interruttivo per potersi ritenere legalmente acquisita deve esserlo all’interno del processo nel quale l’evento interruttivo deve produrre i suoi effetti”.

In punto di “periculum in mora” si è ritenuto che, poiché i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell’operazione, nel caso in cui vi fosse un contro credito per indebito oggettivo l’appellante potrebbe non riuscire ad ottenere il rimborso di quanto pagato.

Da ultimo, la Corte ha affermato che, anche nell’ipotesi di Sentenza che non revochi il decreto ingiuntivo sostituendosi ad esso, il potere inibitorio resti pur sempre regolato dagli artt. 373 c.p.c., a nulla rilevando che l’oggetto dell’inibitoria sia costituito anche dal provvedimento opposto, oltre che dalla Sentenza che ha definito il giudizio di opposizione.

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Tribunale di Treviso – ordinanza del 09.10.2020 – Nullità fideiussione – Sospensione provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, patrocinato dall’ Avv. Alessio Orsini, è stata emessa ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione in ragione dei gravi motivi attinenti ai profili di nullità della fideiussione.

In particolare, il Tribunale, ha dapprima specificato come, “il contratto dedotto in giudizio dalla creditrice opposta è una fideiussione e non una garanzia a prima richiesta (o contratto autonomo di garanzia), perché il regolamento negoziale non contiene una clausola che escluda la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 cc; sicchè non vi è quella elisione dell’accessorietà dell’obbligazione del garante rispetto all’obbligazione garantita, che connota indefettibilmente la garanzia a prima richiesta”.

Dopodiché, ha correttamente rilevato come, “la clausola ex art. 6 del contratto di fideiussione - contenente la deroga all’art. 1957 cc in merito all’onere di agire contro il fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale - costituisce applicazione dell’art. 6 dello schema contrattuale predisposto dall’A.B.I. in violazione dell’art. 2, l. n. 287/1990; è dunque ravvisabile una nullità parziale della fideiussione, perché all’invalidità dell’intesa anticoncorrenziale si accompagna l’invalidità della pattuizione ‘a valle’ (cfr. Cass. n. 24044/2019 e Cass. n. 29810/2017)”.

Da ultimo, il G.I., dopo aver constatato che, “entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale il creditore non prese iniziative di tutela giurisdizionale, in via di cognizione ovvero di esecuzione, dirette a conseguire il pagamento”, ne ha dedotto che, “si profila dunque la relativa decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione, per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale”.

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Tribunale di Vicenza – Sentenza del 06.10.2021 – Banca condannata per lite temeraria, per aver agito in sede monitoria e resistito nel giudizio di opposizione con colpa grave.

A fronte dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla Banca, la verifica va effettuata sul saldo ricalcolato a seguito dell'espunzione degli addebiti illegittimi in ottemperanza a quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza del 19 maggio 2020, n. 9141.

Anche nel caso in cui il rapporto bancario sia garantito da contratto autonomo di garanzia, non può ritenersi che quest'ultimo sia completamente slegato dal rapporto principale.

Quando la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta, il garante può dedurre le eccezioni di merito spettanti all' obbligato principale.

Ai fini della valutazione della responsabilità aggrava ex art. 96 c.p.c. va considerato fatto notorio, a maggior ragione per un operatore professionale come una Banca, che i contratti con clausole c.d. "uso piazza" non siano validi e che la mancanza della serie completa degli estratti conto comporti l'applicazione della regola del c.d. "saldo zero" a favore del correntista, il che rende evidente come la Banca abbia agito in monitorio non osservando quella normale prudenza che, al contrario, avrebbe dovuto osservare e che abbia aggravato la posizione degli opponenti con la segnalazione a Centrale Rischi della società e l'ipoteca giudiziale iscritta contro i fideiussori, per un debito che si è rivelato palesemente insussistente.

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Tribunale di Macerata ordinanza del 08.09.2020 – Inidoneità mutuo a costituire titolo esecutivo – Insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata

Con l’ordinanza del 08.09.2020 resa nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 I° co. c.c., il Tribunale di Macerata in accoglimento della domanda cautelare spiegata dalla società precettata, ha ritenuto “fondata la contestazione sull’insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata in forza del dedotto carattere condizionato del contratto di mutuo costituente il titolo esecutivo azionato; pur non ignorandosi il principio costantemente espresso anche in sede di legittimità, a mente del quale “il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo (cfr. Cass. n. 17194 del 2015), va rilevato che nel caso di specie ciò non è avvenuto al momento della stipula del contratto.

Non risulta infatti dall’estratto di conto corrente del trimestre settembre-dicembre 2007 prodotto dall’opponente né l’accredito dalla Banca al cliente, né la successiva costituzione del deposito cauzionale infruttifero (cfr. doc. n. 2 di parte opponente); l’accredito sul conto corrente indicato nel contratto è avvenuto soltanto in epoca successiva al contratto detto, in data 2.4.2008, (v. doc. n.3), distanza quindi di oltre tre mesi dalla stipula notarile”.

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Tribunale di Venezia – incompetenza territoriale – adesione – revoca del decreto ingiuntivo

Con provvedimento del 02.07.2020 il Tribunale di Venezia, preso atto della adesione della Banca all’eccezione di incompetenza territoriale formulata dall’opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo e disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Per il momento, quindi, la Banca ingiungete che aveva ottenuto la provvisoria esecuzione in sede monitoria, è al momento sprovvista di qualsivoglia titolo per promuovere una esecuzione nei confronti dell’ opponente.

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Tribunale di Ferrara Sentenza 02.07.2020 – Inidoneità mutuo a costituire titolo esecutivo – Insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata

Con la Sentenza in commento, emessa all’esito di un giudizio introdotto ex art. 616 c.p.c., il Tribunale di Ferrara, rilevando l’inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., dichiara non sussistere il diritto della Banca a procedere con l’esecuzione forzata.

Il pronunciamento riveste notevole importanza poiché l’opponente ha contestato la circostanza dedotta dalla Banca di aver costituito la somma mutuata in un deposito cauzionale infruttifero, motivo per cui al momento del rogito non si era verificata alcuna traditio, nemmeno sottoforma di messa a disposizione giuridica di una somma.

In particolare, il Tribunale ha rilevato come “non è possibile ritenere provata, attesa la contestazione dell’opponente, la costituzione, per accordo della banca e della società o comunque su disposizione di quest’ultima, del deposito cauzionale infruttifero, che nella ricostruzione della convenuta sarebbe stato costituito proprio con il denaro ricevuto dalla società a titolo di mutuo”.

Quanto poi alla valenza della quietanza di ricezione contenuta nel contratto di mutuo, ha osservato come “si deve ritenere che la quietanza contenuta nell’atto notarile abbia ad oggetto un fatto non corrispondente alla verità processuale e che l’importo sia stato dunque messo a disposizione della mutuataria solo dopo la sottoscrizione del contratto di mutuo, il quale pertanto, come affermato dall’attrice, non può costituire valido titolo esecutivo”.

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