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Ordinanze e Sentenze

Tribunale di Modena - Revoca decreto ingiuntivo di € 88.000,00

Sentenza tribunale di Modena del 13.01.2022 che revoca un decreto ingiuntivo di € 88.000,00 (con condanna della società a pagare alla banca solo € 1.955,10, cioè la differenza tra la somma ingiunta e quella ingiustamente applicata per gli interessi e spese non dovuti).

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Tribunale di Teramo - Ordinanza del 10/01/2022 - SOSPENSIONE VENDITA ALL'ASTA

Ordinanza del Tribunale di Teramo che in data 10/01/2022 ha disposto la sospensione del procedimento esecutivo immobiliare e delle operazioni di vendita.

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Tribunale di Padova Sentenza 07.01.2022 – Azione di simulazione assoluta del Fondo Patrimoniale – Rigetto

Con decisione del 07.01.2022 il Tribunale di Padova ha respinto la domanda di una società di cartolarizzazione volta ad ottenere la declaratoria di simulazione assoluta del Fondo Patrimoniale costituito da due coniugi, assistiti dall’Avv. Alessio Orsini, uno dei quali si era reso fideiussore della Banca cedente. Il Tribunale ha dapprima rilevato che la costituzione del fondo patrimoniale dopo 25 anni di matrimonio non potesse valere, di per sé, a dimostrare la simulazione assoluta del fondo, tanto più che incombeva in capo all’attrice dedurre in ordine alla composizione del nucleo famigliare, ivi compresa la presenza dei figli, la loro età e se convivessero o meno con i genitori. Nemmeno è stata ritenuta decisiva la clausola contenuta nel Fondo, con cui si prevede che non sia necessaria l’autorizzazione del giudice per l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia, o altri vincoli sui beni anche in presenza di figli minori. Il Giudice ha altresì valorizzato le prove offerte dai convenuti in ordine al regolare pagamento del mutuo da parte della società debitrice principale sino ad una certa data successiva al Fondo, nonché l’ampia garanzia patrimoniale costituita da una ipoteca volontaria.

 

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Tribunale di Velletri del 12.11.2021 ha disposto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Il giudice ha ritenuto l’esistenza di gravi motivi che giustificavano la sospensione della provvisoria ed ha quindi disposto la sospensione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo di oltre € 465.000,00.

 

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Tribunale di Treviso 05/11/2021 – Revoca del Decreto Ingiuntivo.

Con Sentenza del 05.11.2021 il G.I. ha revocato integralmente un decreto ingiuntivo di oltre € 258.000,00, accogliendo l’opposizione del fideiussore che aveva disconosciuto la propria firma.

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Corte D’Appello di Bologna Sentenza 24.08.2021 – Revoca integrale del decreto ingiuntivo di € 186.752,58

La Corte D’Appello di Bologna in applicazione dei consolidati principi vigenti in ordine al corretto riparto dell’onere probatorio, a riforma integrale della Sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Reggio Emilia, ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo di € 186.752,58. Il Tribunale di primo grado, infatti, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva del tutto ignorato le risultanze documentali ed aveva ingiustamente ribaltato l’onere probatorio asserendo che gli opponenti avrebbero dovuto dedurre e provare l’andamento del rapporto di conto corrente. La Corte, richiamato invece il consolidato orientamento di Legittimità, ha ricordato che la Banca ingiungente, quale attore in senso sostanziale, avrebbe avuto l’onere nel corso del giudizio di opposizione a d.i., di documentare l’intero andamento del rapporto, ma nel caso di specie, “la banca non ha mai prodotto in giudizio gli estratti del conto corrente azionato con il decreto ingiuntivo essendosi limitata a produrre dei saldaconti oltre all'estratto del libro giornale contenente le partite in sofferenza e una lista movimenti da gennaio ad aprile 2014 nonostante la sottoscrizione del contratto risalisse al luglio 2011”, con la conseguenza che, “Tale documentazione era senz'altro idonea ad ottenere il decreto ingiuntivo ma non poteva ritenersi atta a provare il credito nella fase successiva dell'opposizione”. Ed ancora, “la Banca avrebbe dovuto produrre la documentazione integrale del rapporto stesso fin dalla sua origine, non solo gli estratti conto, ma anche i contratti originari, cosa che non è avvenuta”.

 

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