Ordinanze e Sentenze
Tribunale di Roma – Ordinanza del 22.02.2021 di cancellazione illegittima segnalazione a sofferenza – Ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c..
L’ordinanza in commento, del 22.02.2021, ottenuta a seguito di ricorso d’urgenza proposto innanzi al Tribunale di Roma con il patrocinio dell’ Avv. Alessio Orsini, ribadisce importanti principi a presidio dell’utente bancario che si veda illegittimamente segnalato a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca D’Italia.
Il Tribunale, infatti, dopo aver dichiarato l’ammissibilità del ricorso, ha richiamato la normativa di settore ed i principi espressi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine allo stato d’insolvenza che non può essere presunto, ma valutato sulla scorta di elementi oggettivi, ossia, “deve riguardare, esemplificativamente, la capacità di produzione del reddito e la sussistenza di liquidità, l’esistenza di debiti con altri istituti di credito, altre segnalazioni alla Centrale rischi, contenzioni esecutivi in atto e, più in generale, “uno squilibrio tra i mezzi a disposizione del debitore e la consistenza debitoria da coprire””.
Nel caso di specie, la banca ha omesso qualsivoglia valutazione sullo stato d’insolvenza che, peraltro, non sussiste, in quanto la società ricorrente ha dimostrato di poter onorare regolarmente il pagamento di ben due contratti di mutuo. Ed allora, “La Banca resistente avrebbe ben potuto conoscere le predette circostanze, svolgendo, altresì, indagini facilmente disponibili per un istituto di credito (quali, ad esempio, visure protesti, visure catastali) e avrebbe dovuto adeguatamente valutare tali elementi prima di procedere a una segnalazione di sofferenza alla Centrale dei Rischi, considerata la notevole potenzialità dannosa che da questa ne deriva per l’immagine commerciale del debitore e per il rischio di chiusura dei canali di credito”. Importante, poi, come sia stato rilevato che, “il credito oggetto di segnalazione a sofferenza risulta contestato nel suo ammontare sin dal 2017, avendo la ricorrente più volte richiesto all’istituto di credito il riconteggio del saldo del conto corrente al fine di eliminare eventuali addebiti illegittimi, trattandosi di un rapporto contrattuale instaurato prima del 2000 e, dunque, a rischio di applicazione di illegittimi interessi anatocistici. Risulta, inoltre, avviato un procedimento di mediazione, conclusosi tuttavia con esito negativo”.
In ragione di ciò, infatti, il Tribunale, ha rilevato come, “deve rammentarsi che non può essere ritenuta lecita la segnalazione di un credito contestato (cd. credito litigioso), qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e quando siffatta contestazione sia alla base del rifiuto del cliente (riconducibile giuridicamente alla cd. autotutela di cui all’art. 1460 c.c.) di adempiere alla obbligazione pecuniaria oggetto di segnalazione (Trib. Pescara, 21.12.2006)”. In punto di periculum in mora, oltre a rilevare in termini generali che, “la segnalazione alla Centrale dei Rischi può risultare ostativa all’accesso al credito da parte del soggetto segnalato, essendo facilmente conoscibile da parte di tutto il ceto bancario.
Una segnalazione effettuata in assenza dei presupposti previsti dalla legge può, pertanto, cagionare danni difficilmente risarcibili per equivalente”, in ragione dello stato emergenziale dovuto alla pandemia, osserva altresì che, “Del pari rilevante è il rischio per la società di vedersi revocate, o comunque non prorogate, le misure emergenziali di cui beneficia allo stato attuale (introdotte dal D.L. n. 18/2020 e successivamente prorogate); ciò appare verosimile anche considerando che la richiesta di chiarimenti (avanzata per evitare una classificazione creditizia peggiorativa della sua posizione), relativi alla nuova segnalazione nella Centrale dei Rischi, proviene proprio dall’Istituto di credito con cui la ricorrente intratteneva il rapporto oggetto di moratoria (e che tale sospensione fosse in corso al momento della segnalazione si evince dallo stesso prospetto della C.R. versato in atti, doc. 35)”.
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Procura della Repubblica– Provvedimento di rettifica del 20.02.2021 di “Sospensione delle procedure di esecuzione forzata a seguito di istanza ex art. 20 comma 7, L. N. 44/1999”
A seguito dell’emissione del provvedimento di sospensione delle procedure esecutive ex art. 20 L. 44/99, l’ Avv. Alessio Orsini chiedeva al PM di voler integrare il provvedimento, specificando che la data di sospensione delle procedure fosse di due anni e non di 300 giorni, nonché espressamente concedendo anche gli ulteriori benefici inerenti la proroga degli adempimenti amministrativi e fiscali, nonché la sospensione dei termini legali. In accoglimento di tale istanza, con provvedimento del 20.02.2021, il PM disponeva: “
- La proroga di anni 2 dei termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva; - La proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali;
- La sospensione per anni 2 dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione; -
La sospensione, per la durata di anni due, dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate”.
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Tribunale di Ascoli Piceno 12.02.2021 Ordinanza di Rigetto di Concessione della Provvisoria Esecuzione
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in un procedimento monitorio, ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione proposta da una finanziaria in quanto, da un sommario esame, ha trovato che l’opposizione era fondata su prova scritta e che il prestito era già stato onorato
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Tribunale di Rimini ordinanza 02.02.2021 sospensione titolo esecutivo (mutuo)
Il Tribunale di Rimini, a fronte delle numerose contestazioni spiegate in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 I° co. c.p.c. che, “potenzialmente appaiono idonee a paralizzare l’efficacia del titolo medesimo”, ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del mutuo.
In particolare, ha segnalato come, la mancata produzione del titolo esecutivo, ossia del mutuo, ricada quale conseguenza negativa a sfavore del precettante, in questo caso della Banca.
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Tribunale di Ascoli Piceno Sentenza n. 64 del 28.01.2021 – Revoca integrale del decreto ingiuntivo € 1.460.646,11 – Decadenza fideiussioni specifiche
Il presente caso concerne l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso e notificato a 4 fideiussori di una società di capitali, con cui veniva intimato il pagamento di € 1.460.646,11.
Il Tribunale, nell’accogliere l’opposizione, revocando integralmente il decreto ingiuntivo ha espresso importanti principi a presidio dei fideiussori.
In particolare, ha dichiarato come, a fronte dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., “L’unica istanza utile astrattamente ad impedire la decadenza coincide con il ricorso monitorio depositato del 25 ottobre 2018”, non valendo quindi a tal fine la semplice diffida di pagamento.
Altro importante principio recepito in Sentenza, è quello per cui, “E’ infondata la tesi di parte opposta secondo cui non vi è la necessità dell’istanza ex art. 1957 c.c. in quanto il contratto concluso è qualificabile come contratto autonomo di garanzia (sulla applicabilità dell’art. 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia in caso di espressa pattuizione, Cassazione n. 2762/2015; sulla sufficienza, in tal caso, della richiesta stragiudiziale Cassazione n. 22346/2017)”.
Inoltre, stante l’accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione principale, la stessa non può essere qualificata come contratto autonomo di garanzia.
Infine, “non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cassazione n. 16825/2016)”
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Tribunale di Ascoli Piceno ordinanza 26.01.2021 - Sospeso Titolo Esecutivo (mutuo) per superamento limite finanziabilità
Nell’ambito di una opposizione all’esecuzione ex art. 615 co. 1 C.p.c. promossa dal fideiussore di una società, il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza del 26.01.2021, emessa in sede cautelare, ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, nel caso di specie un mutuo fondiario, ritenendo fondata l’eccezione inerente il superamento del limite di finanziabilità. In particolare, l’eccezione venne dedotta sulla scorta del valore di stima effettuata nell’ambito della procedura esecutiva a carico della debitrice principale.
Il Tribunale, richiama e condivide il più recente orientamento di legittimità, in base al quale “il rispetto del limite di finanziabilità è una norma imperativa di ordine pubblico, la cui violazione determina la nullità integrale del contratto in quanto norma posta a presidio di diritti indisponibili sottesi a superiori interessi pubblici, finalizzati a stimolare la mobilizzazione della proprietà immobiliare e ad agevolare le attività imprenditoriali”.
In ragione di ciò e del fatto che, “indipendentemente dalle conseguenze che vorranno farsi derivare dal mancato rispetto della norma di cui all’art. 38 TUB (nullità ovvero conversione del mutuo), nel caso di specie, la pretesa esecutiva del creditore risulterebbe comunque viziata dall’omessa notifica del titolo posto a fondamento della esecuzione in forza della deroga prevista dall’art. 41 TUB”, è stata disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
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