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Ordinanze e Sentenze

Corte D’App. di BO Sent. del 06.10.2022 - Revoca integrale del D.I. di € 75.000,00 – Mancato assolvimento dell’onere probatorio e illegittima remissione remissione in termini – Mancata produzione estratti conto – Mancata produzione della fideiussione

La Corte D’Appello di Bologna in accoglimento dell’atto di gravame presentato dalla società correntista e dai due fideiussori, tutti assistiti dall’ Avv. Alessio Orsini, ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo di € 75.000,00 emesso dal Tribunale di Ravenna.

Con il primo motivo di appello, è stata rilevata l’inammissibilità della produzione tardiva degli estratti conto e quindi l’erroneità del provvedimento con cui il Tribunale di Ravenna concedeva la remissione in termini.

Difatti, quando la convenuta opposta depositava istanza di remissione in termini per la produzione della seconda memoria istruttoria, in realtà non erano ancora decorsi i termini perentori, motivo per il quale avrebbe potuto rimediare al precedente errore nel deposito.

Risultando tardiva la produzione della seconda memoria con i relativi estratti conto allegati, la Corte D’Appello ha ritenuto che la domanda di pagamento fosse sfornita di prova, non essendo a tal fine sufficiente il certificato ex art. 50 TUB.

La Corte D’Appello ha altresì accolto il secondo motivo inerente la mancata produzione del contratto di fideiussione, non essendo sufficiente il solo deposito dell’aumento di massimale.

In ragione di ciò, è stata accolta l’eccezione di decadenza dal diritto di agire ex art. 1957 c.c. con conseguente inefficacia della fideiussione.

In riforma quindi della Sentenza di primo grado, sia la società che i fideiussori sono stati completamente esdebitati dall’ingiunzione di € 75.000,00.

 

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Corte D’Appello di Bologna Sentenza del 06.10.2022 - Revoca integrale del decreto ingiuntivo per mancata produzione della serie completa degli estratti conto

Con decisione del 06.10.2022, la Corte D’Appello di Bologna, in accoglimento del gravame spiegato dal fideiussore patrocinato dall’ Avv. Alessio Orsini, ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato di pagare la somma di € 77.469,00.

 

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Nullità della fideiussione di € 1.012.500,00 – Rilevabilità per la prima volta in sede di appello della nullità della fideiussione per utilizzo del modello ABI – Decadenza dal diritto di agire ex art. 1957 c.c. – Corte D’Appello di AN Sent. del 27.09.2022

Nel caso deciso dalla Corte D’Appello di Ancona il fideiussore si era visto rigettare, in primo grado, l’opposizione a decreto ingiuntivo (spiegata da altro avvocato) che lo vedeva debitore dell’ingente somma di € 1.012.500,00.

Si rivolgeva, quindi, all’ Avv. Alessio Orsini, il quale spiegava appello rilevando per la prima volta la nullità della fideiussione poiché conforme al modello ABI dichiarato lesivo della concorrenza.

In accoglimento del gravame, la Corte D’Appello ha ritenuto la nullità parziale della fideiussione omnibus ed in particolare la nullità della deroga al termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c.

Il fideiussore quindi si è visto esdebitato totalmente rispetto all’ingiunzione di € 1.012.500,00.

 

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Corte D’Appello di Ancona del 12.07.2022 – Fideiussione parzialmente nulla – Revoca integrale del decreto ingiuntivo di € 609.720,78

A seguito di appello spiegato con il patrocinio dell’Avv. Alessio Orsini, la Corte D’Appello di Ancona ha integralmente riformato la Sentenza di primo grado ed in “totale accoglimento” ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione e revocato integralmente il decreto ingiuntivo di € 609.720,78.

In primo grado i due fideiussori (assistiti da altro difensore) si erano visti rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo mentre, in grado di appello, la Corte in “totale accoglimento” dell’appello spiegato dall’ Avv. Alessio Orsini, ha ritenuto che quelle prestate fossero delle mere fideiussioni e non dei contratti autonomi di garanzia e che la Banca avesse agito oltre il termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c.

A tal proposito, l’Avv. Orsini, ha rilevato come le fideiussioni prestate fossero corrispondenti al modello ABI dichiarato lesivo della concorrenza dall’Antitrust e dalla Banca D’Italia e quindi le 3 clausole abusive, di sopravvivenza, reviviscenza e deroga al termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c. dovessero dichiararsi nulle.

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Tribunale di Firenze - Sentenza 22.12.2021 – Revoca integrale del decreto ingiuntivo per carenza della titolarità del credito.

Con Sentenza del 22.12.2021 il Tribunale di Firenze ha ritenuto che la pubblicazione dell'avviso di cessione del credito sulla Gazzetta Ufficiale non assolve in re ipsia la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.

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Tribunale di Udine Sentenza del 14.06.2022 - Usura sul contratto di mutuo con il costo del confidi – Azzeramento interessi ex art. 1815 II° co. c.c. – Art. 40 II° co. TUB norma inderogabile

La Banca confessa l’usura e il Tribunale dichiara l’inefficacia del precetto € 271.125,47 e l’illegittima revoca di due contratti di mutuo

Il Tribunale di Udine, con Sentenza del 13.06.2022, ha accolto l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 I° co. c.p.c. spiegata da una società mutuataria - assistita dall’ Avv. Alessio Orsini - contro l’istituto che le aveva concesso due mutui ipotecari ed aveva intimato il pagamento di € 271.125,47.

In particolare, è stata accertata l’usura contrattuale dei tassi nominali applicati ad un contratto di mutuo, dopo che la banca opposta ha aderito all’eccezione di pattuizione usuraria degli interessi.

Nel caso di specie, è stato decisivo il costo sostenuto per il confidi, ossia per il consorzio di garanzia che la Banca aveva richiesto in sede di erogazione del mutuo e la cui incidenza andava computata come costo del credito ai fini antiusura.

In ragione del superamento del tasso soglia, è sorto in capo ai mutuatari un diritto restitutorio pari a tutti gli interessi corrisposti, ai sensi dell’art. 1815 II° co. c.c.

Poiché gli interessi pagati dalla mutuataria erano superiori rispetto alle rate scadute, il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la risoluzione del mutuo.

Medesimo risultato anche per il secondo mutuo, in quanto le maggiori somme corrisposte per il primo mutuo, hanno determinato un forte ridimensionamento delle rate scadute, tanto da non ritenere verificata l’ipotesi di inadempimento prevista dall’art. 40 II° co. del TUB, che è norma inderogabile.

Pertanto, in accoglimento dell’opposizione, il Tribunale ha dichiarato che la Banca non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata per il primo mutuo, mentre, per il secondo mutuo, il diritto di agire viene limitato alla sola somma di € 2.273,10, a titolo di rate scadute e non pagate, ritenendo illegittima anche in questo caso la risoluzione del mutuo.

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