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Ordinanze e Sentenze

Il Tribunale di Oristano Ordinanza del 02.03.2021 – Revocata l’Ordinanza di Vendita e di Liberazione dell’Immobile pignorato.

Il G.E., in accoglimento dell’opposizione all’esecuzione ed avverso le ordinanze con le quali era stata disposta la vendita ed ordinata la liberazione del compendio pignorato, ha dichiarato improcedibile la procedura esecutiva immobiliare posta in essere per un asserito credito di oltre 1,2 milioni di euro.

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Tribunale di Rimini Sentenza del 23.02.2021 – Revoca integrale del decreto ingiuntivo di € 109.417,09 - Carenza legittimazione passiva degli ingiunti per rinuncia all’eredità.

Il Tribunale di Rimini, decidendo su una opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dall’ Avv. Alessio Orsini nei confronti di una Banca, ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo di € 109.417,09. Difatti, a fronte della rinuncia all’eredità, la banca avrebbe dovuto effettuare le opportune verifiche, a nulla rilevando eccepire che i chiamati all’eredità sarebbero stati in possesso dei beni ereditari.

Difatti, la norma di cui all’art. 485 c.c., “va interpretata nel senso di porre un limite alla facoltà di rinuncia all’eredità da parte di chi si trovi nel possesso dei beni ereditari senza dar luogo all’inventario mentre non si rinviene nel dato letterale della norma l’imposizione di un onere che il chiamato debba in ogni caso assolvere per poter esercitare la facoltà di rinuncia anche nel ristretto termine di tre mesi dall’apertura della successione”.

Pertanto, “deve ritenersi che la ratio della norma sia quella di porre rimedio ad una inerzia del chiamato (inerzia che non viene ritenuta dal legislatore “irragionevole” se contenuta nel termine di 3 mesi), esigenza che non sussiste nei casi in cui il chiamato, entro tale breve termine, eserciti la facoltà di rinuncia“”.

 

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Tribunale di Roma – Ordinanza del 22.02.2021 di cancellazione illegittima segnalazione a sofferenza – Ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c..

L’ordinanza in commento, del 22.02.2021, ottenuta a seguito di ricorso d’urgenza proposto innanzi al Tribunale di Roma con il patrocinio dell’ Avv. Alessio Orsini, ribadisce importanti principi a presidio dell’utente bancario che si veda illegittimamente segnalato a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca D’Italia.

Il Tribunale, infatti, dopo aver dichiarato l’ammissibilità del ricorso, ha richiamato la normativa di settore ed i principi espressi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine allo stato d’insolvenza che non può essere presunto, ma valutato sulla scorta di elementi oggettivi, ossia, “deve riguardare, esemplificativamente, la capacità di produzione del reddito e la sussistenza di liquidità, l’esistenza di debiti con altri istituti di credito, altre segnalazioni alla Centrale rischi, contenzioni esecutivi in atto e, più in generale, “uno squilibrio tra i mezzi a disposizione del debitore e la consistenza debitoria da coprire””.

Nel caso di specie, la banca ha omesso qualsivoglia valutazione sullo stato d’insolvenza che, peraltro, non sussiste, in quanto la società ricorrente ha dimostrato di poter onorare regolarmente il pagamento di ben due contratti di mutuo. Ed allora, “La Banca resistente avrebbe ben potuto conoscere le predette circostanze, svolgendo, altresì, indagini facilmente disponibili per un istituto di credito (quali, ad esempio, visure protesti, visure catastali) e avrebbe dovuto adeguatamente valutare tali elementi prima di procedere a una segnalazione di sofferenza alla Centrale dei Rischi, considerata la notevole potenzialità dannosa che da questa ne deriva per l’immagine commerciale del debitore e per il rischio di chiusura dei canali di credito”. Importante, poi, come sia stato rilevato che, “il credito oggetto di segnalazione a sofferenza risulta contestato nel suo ammontare sin dal 2017, avendo la ricorrente più volte richiesto all’istituto di credito il riconteggio del saldo del conto corrente al fine di eliminare eventuali addebiti illegittimi, trattandosi di un rapporto contrattuale instaurato prima del 2000 e, dunque, a rischio di applicazione di illegittimi interessi anatocistici. Risulta, inoltre, avviato un procedimento di mediazione, conclusosi tuttavia con esito negativo”.

In ragione di ciò, infatti, il Tribunale, ha rilevato come, “deve rammentarsi che non può essere ritenuta lecita la segnalazione di un credito contestato (cd. credito litigioso), qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e quando siffatta contestazione sia alla base del rifiuto del cliente (riconducibile giuridicamente alla cd. autotutela di cui all’art. 1460 c.c.) di adempiere alla obbligazione pecuniaria oggetto di segnalazione (Trib. Pescara, 21.12.2006)”. In punto di periculum in mora, oltre a rilevare in termini generali che, “la segnalazione alla Centrale dei Rischi può risultare ostativa all’accesso al credito da parte del soggetto segnalato, essendo facilmente conoscibile da parte di tutto il ceto bancario.

Una segnalazione effettuata in assenza dei presupposti previsti dalla legge può, pertanto, cagionare danni difficilmente risarcibili per equivalente”, in ragione dello stato emergenziale dovuto alla pandemia, osserva altresì che, “Del pari rilevante è il rischio per la società di vedersi revocate, o comunque non prorogate, le misure emergenziali di cui beneficia allo stato attuale (introdotte dal D.L. n. 18/2020 e successivamente prorogate); ciò appare verosimile anche considerando che la richiesta di chiarimenti (avanzata per evitare una classificazione creditizia peggiorativa della sua posizione), relativi alla nuova segnalazione nella Centrale dei Rischi, proviene proprio dall’Istituto di credito con cui la ricorrente intratteneva il rapporto oggetto di moratoria (e che tale sospensione fosse in corso al momento della segnalazione si evince dallo stesso prospetto della C.R. versato in atti, doc. 35)”.

 

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Procura della Repubblica– Provvedimento di rettifica del 20.02.2021 di “Sospensione delle procedure di esecuzione forzata a seguito di istanza ex art. 20 comma 7, L. N. 44/1999”

A seguito dell’emissione del provvedimento di sospensione delle procedure esecutive ex art. 20 L. 44/99, l’ Avv. Alessio Orsini chiedeva al PM di voler integrare il provvedimento, specificando che la data di sospensione delle procedure fosse di due anni e non di 300 giorni, nonché espressamente concedendo anche gli ulteriori benefici inerenti la proroga degli adempimenti amministrativi e fiscali, nonché la sospensione dei termini legali. In accoglimento di tale istanza, con provvedimento del 20.02.2021, il PM disponeva: “

- La proroga di anni 2 dei termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva; - La proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali;

- La sospensione per anni 2 dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione; -

La sospensione, per la durata di anni due, dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate”.

 

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Tribunale di Ascoli Piceno 12.02.2021 Ordinanza di Rigetto di Concessione della Provvisoria Esecuzione

Il Tribunale di Ascoli Piceno, in un procedimento monitorio, ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione proposta da una finanziaria in quanto, da un sommario esame, ha trovato che l’opposizione era fondata su prova scritta e che il prestito era già stato onorato

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Tribunale di Rimini ordinanza 02.02.2021 sospensione titolo esecutivo (mutuo)

Il Tribunale di Rimini, a fronte delle numerose contestazioni spiegate in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 I° co. c.p.c. che, “potenzialmente appaiono idonee a paralizzare l’efficacia del titolo medesimo”, ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del mutuo.

In particolare, ha segnalato come, la mancata produzione del titolo esecutivo, ossia del mutuo, ricada quale conseguenza negativa a sfavore del precettante, in questo caso della Banca.

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