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Ordinanze e Sentenze

Tribunale di Treviso 05/11/2021 – Revoca del Decreto Ingiuntivo.

Con Sentenza del 05.11.2021 il G.I. ha revocato integralmente un decreto ingiuntivo di oltre € 258.000,00, accogliendo l’opposizione del fideiussore che aveva disconosciuto la propria firma.

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Corte D’Appello di Bologna Sentenza 24.08.2021 – Revoca integrale del decreto ingiuntivo di € 186.752,58

La Corte D’Appello di Bologna in applicazione dei consolidati principi vigenti in ordine al corretto riparto dell’onere probatorio, a riforma integrale della Sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Reggio Emilia, ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo di € 186.752,58. Il Tribunale di primo grado, infatti, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva del tutto ignorato le risultanze documentali ed aveva ingiustamente ribaltato l’onere probatorio asserendo che gli opponenti avrebbero dovuto dedurre e provare l’andamento del rapporto di conto corrente. La Corte, richiamato invece il consolidato orientamento di Legittimità, ha ricordato che la Banca ingiungente, quale attore in senso sostanziale, avrebbe avuto l’onere nel corso del giudizio di opposizione a d.i., di documentare l’intero andamento del rapporto, ma nel caso di specie, “la banca non ha mai prodotto in giudizio gli estratti del conto corrente azionato con il decreto ingiuntivo essendosi limitata a produrre dei saldaconti oltre all'estratto del libro giornale contenente le partite in sofferenza e una lista movimenti da gennaio ad aprile 2014 nonostante la sottoscrizione del contratto risalisse al luglio 2011”, con la conseguenza che, “Tale documentazione era senz'altro idonea ad ottenere il decreto ingiuntivo ma non poteva ritenersi atta a provare il credito nella fase successiva dell'opposizione”. Ed ancora, “la Banca avrebbe dovuto produrre la documentazione integrale del rapporto stesso fin dalla sua origine, non solo gli estratti conto, ma anche i contratti originari, cosa che non è avvenuta”.

 

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Tribunale di Vicenza – Ordinanza del 11.08.2021

Il Giudice dell’Esecuzione con ordinanza del 11.08.2021 ha dichiarato inammissibile l’intervento di una società di cartolarizzazione in quanto “non avrebbe prodotto quanto necessario e sufficiente a fornire prova dell’essere il credito di cui si controverte, compreso tra quelli oggetto della cessione, effettuata nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 30/04/199 n. 130

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Tribunale di Padova - Sentenza 05.08.2021 – Revoca integrale decreto ingiuntivo di € 565.698,83 – Conto corrente ipotecario – Mancata produzione estratti conto originali – Liberazione del fideiussore.

Con la Sentenza del 05.08.2021 il Tribunale di Padova ha deciso in ordine ad una opposizione - spiegata con il patrocinio dell’ Avv. Alessio Orsini - avverso un decreto ingiuntivo su conto corrente ipotecario, richiesto nei confronti di una società a responsabilità limitata e del fideiussore, per la somma di € 565.698,83 oltre interessi al tasso annuale semplice del 10,3%.

Trattandosi di decreto ingiuntivo su conto corrente ipotecario, l’onere probatorio incombeva in capo alla Banca, la quale avrebbe dovuto depositare gli estratti conto completi. Una volta disposta la sospensione della provvisoria esecuzione per mancata produzione degli estratti conto, la Banca procedeva al deposito degli stessi con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Sennonché, gli opponenti operavano uno specifico e dettagliato disconoscimento di conformità con i documenti originali.

A fronte di ciò, il Tribunale ha osservato come la Banca non abbia, “nella difesa immediatamente successiva”, prodotto i documenti “originali”, motivo per cui, “privati i documenti in copia della loro idoneità probatoria, non può che concludersi nel senso che la domanda monitoria è rimasta priva di adeguato supporto istruttorio, giacché non vi è una prova del credito alternativa rispetto agli estratti conto che non sono stati (tempestivamente) depositati”.

Difatti, la Banca effettuava un ulteriore deposito di quelli che definiva gli estratti conto originali in sede di precisazione delle conclusioni, ma tale produzione veniva considerata tardiva, ricordando come, “la Suprema Corte ha chiarito che, nel silenzio normativo, al disconoscimento ex art. 2719 c.c. e quindi al disconoscimento della conformità del documento in copia all’originale, si applica l’iter procedimentale delineato dagli art.li 214 e 215 c.p.c. (Cass. n. 2374/2014)”. Nel caso di specie, quindi, i successivi documenti si sarebbero dovuti produrre alla prima occasione processuale successiva rispetto al disconoscimento, pertanto al più tardi all’udienza di discussione delle istanze istruttorie. In ragione di ciò, il Tribunale ha definitivamente osservato come “la produzione documentale effettuata quando l’istruttoria era già stata definita e la causa ritenuta matura per la decisione, deve senz’altro confermarsi come tardiva”, revocando integralmente il decreto ingiuntivo di € 565.698,83 e condannando la Banca e la società intervenuta alla rifusione delle spese processuali.

 

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Tribunale di Padova Sentenza 20.07.2021 – Da un saldo debitore di - € 40.562,67 ad uno creditore di + € 39.382,29 – Il riconoscimento di debito non preclude l’accertamento delle nullità del conto – Anatocismo illegittimo anche successivamente alla deliber

Con la Sentenza del 20.07.2021 il Tribunale di Padova ha deciso in ordine ad una opposizione a decreto ingiuntivo su conto corrente, spiegata con il patrocinio dell’ Avv. Alessio Orsini. In primo luogo, la Banca ha tentato di superare le numerose contestazioni valendosi del riconoscimento di debito che, il correntista aveva sottoscritto unitamente ad un piano di rientro.

Sennonché, il Tribunale ha ribadito un consolidato principio di Legittimità, per il quale, “in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti”.

Nel merito, oltre ad affermare la non debenza di interessi, oneri, commissioni, spese e c.d. gioco valute, non pattuiti in forma scritta, ha ribadito, in punto di anatocismo, come esso sia illegittimo non solo in data anteriore alla delibera cicr del 09.02.2000, ma anche in data successiva, nella misura in cui non sia stato oggetto di adeguamento contrattuale ai sensi dell’art. 7 co. 3 della citata delibera cicr. Oltre a ciò, ne ha stabilito il divieto assoluto anche a decorrere dal 01.01.2014, a seguito della modifica del testo dell’art. 120 TUB. In punto di usura, il Tribunale ha correttamente rilevato come il superamento dei tassi soglia che venga accertato in corso di rapporto e che dipenda dalle variazioni disposte unilateralmente dalla Banca in forza dell’esercizio dello ius variandi, equivalga a usura originaria, ossia contrattuale.

Da ciò ne consegue che ,“nel ricalcolo del saldo del conto corrente andranno azzerati tutti gli interessi passivi, le commissione e le spese applicati dalla banca, stante il disposto dell’art. 1815, comma 2, c.c.”. In corso di causa, il correntista era già riuscito ad ottenere un provvedimento d’urgenza, reso nelle forme di cui all’art. 700 c.c.p., con il quale venne disposta l’immediata cancellazione della sofferenza alla Centrale Rischi della Banca D’Italia. Nella Sentenza, oltre ad essere stata confermata l’illegittimità della segnalazione, è stata accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

Il Tribunale ha ritenuto dimostrato il lamentato danno alla reputazione e lo ha liquidato secondo criteri equitativi. Per ciò che poi concerne le spese di lite, correttamente il Tribunale ha condannato la Banca a rifondere non solo quelle per il CTU e di avvocato, ma anche quella sostenuto per il consulente tecnico di parte.

 

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Tribunale di Ascoli Piceno Sentenza n. 497 del 01.07.2021 – Banca condannata per lite temeraria – Revoca integrale del decreto ingiuntivo a seguito di omologa del piano del consumatore – Usura estinzione anticipata art. 1815 II° co. c.c. – Esdebitazione

Con la Sentenza del 01.07.2021 il Tribunale di Ascoli Piceno ha espresso importanti principi a tutela dell’utente bancario. Il caso di specie desta particolare interesse poiché il soggetto ingiunto dalla Banca, precedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo, aveva presentato il piano del consumatore, ai sensi della L. n. 3 del 2012, che poi venne omologato.

Nel relativo procedimento, parimenti seguito dall’ Avv. Alessio Orsini, si era rilevato come la Banca in questione avesse nel tempo concesso finanziamenti chirografari in successione e così facendo la quota capitale non veniva mai rimborsata, trovandosi in sostanza a pagare solo interessi. Come noto, infatti, utilizzando un piano di ammortamento alla francese, le rate iniziali sono composte per lo più da interessi e da pochissimo capitale. Per tali ragioni alla Banca era stata offerta la somma di € 100,00 a fronte di oltre € 11.000,00 di credito, che venne omologata dal Tribunale.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha preliminarmente osservato come “L’esito della procedura, se favorevolmente concluso, determina che i crediti oggetto della stessa vengono rinegoziati dalle parti con l’intervento di apposito organismo e con l’omologazione del giudice” e quindi, “nessuna domanda può essere proposta dall’originario creditore nei confronti del soggetto che ha concluso con esito favorevole la procedura ex art. 6 della legge 3/12”.

L’accoglimento di tale motivo ha portato anche alla condanna della banca per lite temeraria, in quanto “Per le ragioni esposte in merito all’avvenuta regolamentazione dei rapporti tra le parti avvenuta con la procedura di sovraindebitamento, appaiono sussistere nel caso di specie i presupposti per l’applicazione della predetta normativa”, essendo rilevante, ai fini dell’art. 96 III° co. c.p.c., una “condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente”.

Per ciò che concerne il fideiussore, poiché gli effetti dell’omologa del piano non si riverberano nei confronti del garante, il Tribunale ha accolto l’opposizione per quella che era la contestazione in ordine al superamento dei tassi soglia. In particolare è stata dedotta l’usurarietà delle pattuizioni economiche dei 4 mutui, considerando la commissione di estinzione anticipata. A tal riguardo, il Tribunale ha osservato come “la valutazione del c.d. costo promesso, deve essere sempre effettuata ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.

Difatti, ai sensi dell’art. 644 c.p. si intendono usurari gli interessi, commissioni e spese che superino il limite stabilito dalla legge nel momento stesso in cui sono promessi, con particolare riferimento alla commissione di estinzione anticipata prevista nei contratti di finanziamento. Premesso ciò, dalle risultanze della c.t.u. è emerso che se si considera nel calcolo utile ai fini della determinazione del tasso soglia il costo della estinzione anticipata del finanziamento l’opposta applicò dei tassi superiori a quello soglia previsto. Il c.t.u. nell’elaborato peritale distingue due ipotesi: quella in cui nel calcolo viene escluso il computo del costo dell’estinzione anticipata e quello in cui detto costo non viene computato”.

In ragione di quanto sopra, “deve essere applicato il calcolo che prevede il costo dell’estinzione anticipata con ogni conseguenza in ordine alla individuata usurarietà dei tassi applicati dalla banca opposta. Secondo il c.t.u., alla luce del ricalcolo dei conteggi eseguiti oggetto del presente giudizio, sussiste un saldo attivo in favore dell’obbligato principale per tutti i contratti di finanziamento e per il rapporto di conto corrente”.

In ragione di un saldo positivo ovviamente il decreto ingiuntivo è stato revocato anche nei confronti del fideiussore.

 

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